Denuncia e detenzione delle armi (art. 38 TULPS): armi ereditate, limiti e omessa denuncia

Denuncia e detenzione delle armi (art. 38 TULPS): armi ereditate, limiti e omessa denuncia

Chi detiene armi deve denunciarle entro 72 ore: cosa prevede l'art. 38 TULPS, quando serve il nulla osta del Questore, quante armi si possono tenere, cosa fare con le armi ereditate e cosa comporta l'omessa denuncia.

In breve — La denuncia di detenzione delle armi è l’obbligo, previsto dall’art. 38 TULPS, di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza entro 72 ore di avere a disposizione armi, munizioni o esplosivi. Vale anche per chi le eredita, e va ripetuta se si spostano in un altro luogo. Per acquistarle serve il porto d’armi o il nulla osta del Questore. Chi non denuncia commette una contravvenzione e rischia il divieto di detenzione del Prefetto.

1. Che cos’è la denuncia di detenzione delle armi

La denuncia di detenzione è la comunicazione con cui chi ha a disposizione armi, munizioni o materie esplodenti informa l’autorità di pubblica sicurezza di possederle e del luogo in cui le custodisce (art. 38 del TULPS). Deve farla chiunque ne abbia la materiale disponibilità, a qualunque titolo: perché le ha comprate, ricevute in regalo, ereditate o anche solo avute in prestito.

La denuncia non è un’autorizzazione. Non dà il diritto di tenere le armi e non equivale a una licenza: serve a far sapere allo Stato chi detiene armi e dove si trovano, così che se ne possa controllare la custodia. Il titolo che consente di acquistarle è un’altra cosa, il porto d’armi o il nulla osta del Questore, di cui si parla nel capitolo 4.

2. A chi si presenta la denuncia e in che modo

La denuncia va presentata entro 72 ore da quando si ha la disponibilità delle armi, all’ufficio locale di pubblica sicurezza, cioè il commissariato, oppure — dove non c’è — al comando dei Carabinieri. In alternativa si trasmette per via telematica alla Questura competente per territorio, all’indirizzo PEC indicato.

La norma · art. 38, primo comma, del TULPS

«Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.»

Conviene conservare la ricevuta della denuncia, o la PEC di trasmissione: è la prova di aver adempiuto, ed è il primo documento che viene chiesto in caso di controllo.

La denuncia va poi ripresentata ogni volta che le armi vengono spostate in un luogo diverso da quello indicato, per esempio in una seconda casa, e il luogo di custodia deve offrire adeguate garanzie di sicurezza (art. 38, ultimo comma, del TULPS).

3. Quanto dura la denuncia di detenzione delle armi

La denuncia di detenzione non ha una scadenza e non va rinnovata a intervalli regolari: resta valida finché le armi restano nella disponibilità della stessa persona e nello stesso luogo. Quello che scade, invece, è il certificato medico, che chi detiene armi comuni da sparo senza avere una licenza di porto d’armi deve presentare ogni cinque anni.

La norma · art. 38 del TULPS, certificato medico di chi detiene armi

«Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi […] è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7 […].
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»

Per chi ha una licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentare il certificato medico non scatta finché la licenza è valida: decorre dalla sua scadenza, se non viene rinnovata. È la situazione di chi lascia scadere il porto d’armi e continua a tenere i fucili in casa, di cui parliamo nella guida sul rinnovo del porto d’armi. Chi non presenta il certificato rischia il divieto di detenzione del Prefetto, con l’obbligo di cedere le armi entro 150 giorni.

4. Che cosa serve per acquistare un’arma

Prima di denunciare un’arma bisogna averla acquistata in modo regolare, e per acquistarla serve un titolo: il porto d’armi oppure, per chi non ce l’ha, un nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore. Senza l’uno o l’altro nessuno può vendere o cedere un’arma, nemmeno un privato; se succede, commettono un reato sia chi la vende sia chi la compra (art. 35, commi 8 e 9, TULPS).

La norma · art. 35, comma 5, del TULPS

«È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.»

Il nulla osta è l’autorizzazione che consente di comprare un’arma a chi non ha il porto d’armi, per esempio a chi vuole soltanto tenerla in casa. Vale un mese, non si rilascia ai minori di 18 anni e richiede un certificato del medico legale dell’ASL, o di un medico militare o della Polizia di Stato, che escluda malattie mentali, uso di stupefacenti e abuso di alcol (art. 35, commi 6 e 7).

Chi ottiene il nulla osta, o in qualunque altro modo entra in possesso di un’arma, ha poi un secondo obbligo, spesso ignorato: deve informarne i conviventi maggiorenni, compreso il convivente di fatto, indicati al momento della domanda. Se non lo fa rischia una sanzione da 2.000 a 10.000 euro e la revoca del nulla osta o della licenza che gli ha consentito di avere l’arma, di solito il porto d’armi (art. 35, comma 10).

Se hai scoperto armi non denunciate, ne hai ereditate o ti è stata contestata l’omessa denuncia, puoi descriverci la situazione: ti diciamo come regolarizzarla e come difenderti sul fronte amministrativo.

5. Quante armi si possono detenere in casa

Senza una licenza di collezione si possono detenere tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo; per le armi da caccia, invece, un limite numerico non c’è più (art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157). Il conteggio si fa quindi per categoria, non sul numero complessivo delle armi che si hanno in casa.

La norma · art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110

«La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza […] è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.»

Tipo di arma Quante se ne possono detenere senza licenza di collezione
Armi comuni da sparo 3
Armi di uso sportivo 12
Armi da caccia nessun limite numerico
Armi antiche (ad avancarica o fabbricate prima del 1890) disciplina propria del TULPS, fuori da questo conteggio

Oltre questi numeri serve la licenza di collezione del Questore, che però ha un limite proprio: un esemplare per ogni modello. Il limite non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia e alle repliche di armi ad avancarica. Le armi antiche, cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890, restano invece regolate dal TULPS e non entrano in questo calcolo.

6. Che cosa fare con le armi ereditate

Chi eredita armi deve anzitutto denunciarne la detenzione entro 72 ore da quando ne ha la disponibilità materiale, come qualunque altro detentore; poi può tenerle, se ha i requisiti, oppure cederle a chi è autorizzato ad acquistarle o consegnarle per la rottamazione. Le Questure chiedono di norma la denuncia di detenzione del defunto, se si trova, e la documentazione del decesso.

Se l’erede non vuole tenerle, o non ha i requisiti, le strade sono due: cederle a chi è munito di porto d’armi o di nulla osta, che dovrà a sua volta denunciarle, oppure consegnarle alla Questura per la rottamazione. Quando le armi sono molte o di valore conviene decidere presto, prima che scadano i termini e che la detenzione diventi irregolare.

7. Omessa denuncia e detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.)

Chi detiene armi o munizioni senza averle denunciate commette la contravvenzione di detenzione abusiva di armi (art. 697 del codice penale), punita con l’arresto o con l’ammenda. È punito anche chi, sapendo che nella casa in cui abita ci sono armi non denunciate, non lo segnala.

Le conseguenze più pesanti, però, sono spesso amministrative: una denuncia omessa o tardiva è tra i fatti che il Prefetto può valutare per disporre il divieto di detenzione armi, e il Questore per negare o revocare la licenza di porto d’armi. La valutazione è autonoma dal processo penale e non richiede una condanna.

8. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia chi deve regolarizzare la detenzione di armi o si vede contestare un’omessa denuncia. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo come regolarizzare la detenzione o come difenderti dalla contestazione.

Per gli eredi verifichiamo la situazione delle armi e i passaggi da fare nei tempi. Se arrivano la contestazione, il ritiro o il divieto prepariamo le memorie per il Prefetto o il Questore e valutiamo il ricorso, coordinandoci con il difensore nel procedimento penale.

Domande frequenti

Entro quanto si devono denunciare le armi? Entro 72 ore da quando se ne ha la disponibilità materiale, all’ufficio di polizia del luogo o ai Carabinieri, anche via PEC alla Questura. La denuncia va ripetuta se le armi vengono spostate in un altro luogo.

Ho ereditato delle armi: cosa devo fare? Denunciarle entro 72 ore da quando ne hai la disponibilità. Se non vuoi tenerle, o non hai i requisiti, puoi cederle a chi ha un porto d’armi o un nulla osta, oppure consegnarle alla Questura per la rottamazione.

Le armi bianche vanno denunciate? Sì, quando sono armi proprie, cioè quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali e stiletti: rientrano nella nozione di arma dell’art. 30 TULPS e si denunciano come le altre. I coltelli da cucina o da lavoro non sono armi proprie e non vanno denunciati, ma portarli fuori casa senza giustificato motivo è vietato, come spiegato nell’articolo sul porto di coltelli e oggetti atti ad offendere.

Dove si trova il modulo per la denuncia di detenzione? Il modello si ritira all’ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei Carabinieri, e molte Questure lo pubblicano sul proprio sito insieme all’indirizzo PEC a cui inviarlo. Modulistica e recapiti cambiano da una Questura all’altra: conviene fare riferimento a quella competente per il proprio comune.

Quante armi si possono tenere senza licenza di collezione? Tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo. Per le armi da caccia non c’è limite.

Chi non ha il porto d’armi può tenere armi in casa? Sì, se le ha denunciate e le custodisce correttamente. Deve però presentare ogni cinque anni un certificato medico; se non lo fa, il Prefetto può vietarne la detenzione.

Cosa si rischia per l’omessa denuncia delle armi? Una contravvenzione punita con l’arresto o con l’ammenda (art. 697 c.p.) e, sul piano amministrativo, il divieto di detenzione delle armi o il diniego della licenza di porto d’armi.

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