Rinnovo del porto d'armi negato: diniego, ritardi della Questura e ricorso

Quando il Questore nega il rinnovo del porto di fucile per caccia o tiro a volo: durata della licenza, motivi del diniego e quando non reggono, preavviso di rigetto, 90 giorni per decidere, licenza scaduta e ricorso al Prefetto o al TAR.
In breve — Il diniego del rinnovo del porto d’armi è il provvedimento con cui il Questore rifiuta di rinnovare la licenza di porto di fucile per caccia o tiro a volo, che dura cinque anni, perché ritiene venuti meno i requisiti dell’art. 43 TULPS. Prima di decidere deve comunicare i motivi e lasciare dieci giorni per le osservazioni, e ha 90 giorni per rispondere alla domanda. Con la licenza scaduta non si può portare l’arma. Contro il diniego si ricorre al Prefetto entro 30 giorni o al TAR entro 60.
1. Quanto dura il porto d’armi per caccia e uso sportivo
La licenza di porto di fucile — per la caccia oppure per il tiro a volo, quella che tutti chiamano uso sportivo — la rilascia il Questore e dura cinque anni (art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia; legge 18 giugno 1969, n. 323, per il tiro a volo). Alla scadenza si chiede il rinnovo, con un nuovo certificato medico.
La norma · art. 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.»
Il rinnovo non è un timbro. A ogni domanda il Questore verifica di nuovo i requisiti degli artt. 11 e 43 del TULPS, gli stessi che contano nella revoca del porto d’armi. Diverso è il caso del porto d’armi per difesa personale, che rilascia il Prefetto e che vale un solo anno.
2. Quando viene negato il rinnovo, e quando il diniego non regge
Il rinnovo viene negato quando, dall’ultimo rilascio, è emerso qualcosa che fa venir meno i requisiti degli artt. 11 e 43 TULPS. I casi più frequenti sono:
- una condanna tra quelle elencate dall’art. 43;
- denunce, liti o minacce che mettono in dubbio l’affidamento di non abusare delle armi, anche senza una condanna;
- un ammonimento del questore, per atti persecutori o violenza domestica;
- un certificato medico negativo, o un problema di salute sopravvenuto.
Il potere, però, ha dei limiti. Secondo un orientamento del Consiglio di Stato, se i fatti sono gli stessi già valutati quando la licenza era stata rilasciata o rinnovata, il Questore deve spiegare che cosa è cambiato; e una condanna lontana nel tempo non basta da sola, se non dice nulla sull’affidabilità attuale della persona. Un diniego che richiama vecchi episodi senza collegarli a un rischio di oggi è il terreno principale del ricorso.
3. Quanto tempo ci vuole per il rinnovo del porto d’armi
Per decidere sul rinnovo del porto di fucile, per la caccia o per il tiro a volo, la Questura ha 90 giorni dalla presentazione della domanda: è il termine fissato per questi procedimenti dal d.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, il regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge 241/1990.
Scaduti i 90 giorni, se la Questura non si è pronunciata, l’interessato ha la possibilità di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che ogni amministrazione deve indicare sul proprio sito: è tenuto a chiudere il procedimento in metà tempo, cioè in altri 45 giorni, se occorre nominando un commissario (art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 241/1990).
La norma · art. 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241
«Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.»
In ultima istanza l’interessato può presentare ricorso al TAR denunciando il silenzio della Questura: si propone entro un anno dalla scadenza del termine e non richiede una diffida preventiva (artt. 31 e 117 c.p.a.). Il TAR non rilascia la licenza al posto della Questura, perché quella valutazione resta all’amministrazione, ma le ordina di provvedere entro una data e, se non lo fa, nomina un commissario che decide al suo posto. Intanto il tempo corre sul titolo: se la licenza scade mentre la domanda è ancora in esame, valgono le conseguenze del capitolo 4.
Contro il diniego il primo termine è di trenta giorni, e se la Questura non risponde dopo novanta giorni si può agire contro il silenzio: puoi inviarci il provvedimento o la domanda presentata e ti diciamo se e come conviene agire.
4. Cosa succede con il porto d’armi scaduto o rinnovato in ritardo
La licenza scaduta non vale più: la legge non prevede proroghe né rinnovi taciti, e finché il nuovo titolo non arriva non si può portare l’arma, né per la caccia né per andare al campo di tiro. Non esiste invece un termine entro cui chiedere il rinnovo: la domanda si può presentare anche dopo la scadenza, ma nel frattempo si resta senza licenza. Per questo conviene muoversi qualche mese prima, e comunque prima che il titolo scada.
Le armi regolarmente denunciate, invece, si possono continuare a tenere in casa: il rinnovo riguarda il porto, non la detenzione. Dalla scadenza della licenza non rinnovata scatta però un obbligo nuovo, quello di presentare ogni cinque anni il certificato medico previsto per chi detiene armi senza licenza di porto.
La norma · art. 38 del TULPS, certificato medico di chi detiene armi
«Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi […] è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7 […].
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»
Chi lascia scadere il porto d’armi e non presenta il certificato rischia quindi il divieto di detenzione, cioè di doversi privare anche delle armi che tiene in casa. È la conseguenza meno conosciuta del mancato rinnovo, e la più seria.
5. Che cosa deve fare il Questore prima di negare il rinnovo
Se il Questore è orientato a non concedere il rinnovo, non può limitarsi a firmare il diniego: deve prima avvisare l’interessato e dirgli quali sono i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Vale per tutti i procedimenti che si aprono su richiesta del cittadino, e il rinnovo è uno di questi.
La norma · art. 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
«Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.»
I dieci giorni sono il momento più utile per difendersi: si può chiarire un episodio, produrre la remissione di una querela o un’archiviazione, un nuovo certificato. Il diniego che arriva senza preavviso non viene salvato dalla regola per cui il giudice non annulla gli atti che non avrebbero potuto essere diversi (art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990), e se le osservazioni ci sono il diniego deve spiegare perché non le accoglie.
6. Come si impugna il diniego del rinnovo del porto d’armi
Contro il diniego del Questore si può proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, che permette di contestare anche l’opportunità della decisione, oppure ricorso al TAR della regione in cui ha sede la Questura entro 60 giorni (artt. 1 e 2 del d.P.R. 1199/1971; artt. 29 e 41 c.p.a.). Il ricorso straordinario, entro 120 giorni, si propone solo contro l’atto definitivo.
Il diniego del rinnovo riguarda la licenza, non il possesso: da solo non toglie le armi di casa, a meno che il Prefetto non disponga anche il divieto di detenzione armi. Tempi e costi del giudizio sono spiegati nelle guide al ricorso al TAR e su quanto costa un ricorso al TAR.
7. Come ti assiste lo Studio
L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia chi si vede negare o ritardare il rinnovo del porto d’armi. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se ci sono i motivi per contestare il diniego o per agire contro il silenzio della Questura.
Se arriva il preavviso di rigetto prepariamo le osservazioni nei dieci giorni, con i documenti che possono cambiare la decisione. Se arriva il diniego valutiamo il ricorso al Prefetto o al TAR; se la Questura tace oltre i 90 giorni, attiviamo il potere sostitutivo e il ricorso contro il silenzio.
Domande frequenti
Quanto dura il porto d’armi? La licenza di porto di fucile per la caccia o per il tiro a volo dura cinque anni. Il porto d’armi per difesa personale, rilasciato dal Prefetto, vale invece un anno.
Quanto tempo ha la Questura per rinnovare il porto d’armi? Novanta giorni, sia per il porto di fucile per uso caccia sia per il tiro a volo. Scaduto il termine si può chiedere l’intervento del titolare del potere sostitutivo e poi ricorrere al TAR contro il silenzio.
Se la Questura non risponde entro 90 giorni il rinnovo è concesso? No. I 90 giorni sono il termine entro cui il procedimento deve chiudersi, non un termine di decadenza: scaduti, il Questore conserva il potere di decidere e il rinnovo che arriva più tardi resta valido. Quello che cambia è che da quel momento il silenzio è contestabile, prima con il potere sostitutivo e poi con il ricorso al TAR.
Posso andare a caccia con il porto d’armi scaduto se ho chiesto il rinnovo? No. La legge non prevede proroghe: finché il rinnovo non viene concesso la licenza scaduta non autorizza a portare l’arma, e portarla ha conseguenze penali.
Con il porto d’armi scaduto posso tenere le armi in casa? Sì, se sono regolarmente denunciate. Dalla scadenza della licenza, però, bisogna presentare il certificato medico ogni cinque anni; se manca, il Prefetto può vietare la detenzione.
Quali documenti servono per il rinnovo del porto d’armi? La domanda va presentata alla Questura (o al commissariato competente) con il certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi, il certificato anamnestico del medico curante, un documento di identità e le ricevute dei versamenti previsti. Importi, bollettini e modulistica cambiano nel tempo e da una Questura all’altra: per quelli conviene sempre verificare sul sito della Questura competente.
Il diniego del rinnovo toglie anche le armi di casa? Non da solo: il diniego riguarda la licenza di porto. Le armi si possono perdere solo se il Prefetto dispone anche il divieto di detenzione dell’art. 39 TULPS.
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