Art. 4 legge 110/1975: coltelli e oggetti atti ad offendere, pene e conseguenze sul porto d'armi

Art. 4 legge 110/1975: coltelli e oggetti atti ad offendere, pene e conseguenze sul porto d'armi

Cosa prevede l'art. 4 della legge 110/1975, che cos'è il giustificato motivo, quali coltelli si possono portare dopo la legge del 2026, le pene, la sospensione di patente e porto d'armi, le sanzioni per genitori e venditori e come difendersi.

In breve — L’art. 4 della legge 110/1975 vieta di portare fuori casa mazze, sfollagente, tirapugni e storditori elettrici, e consente coltelli e altri strumenti atti ad offendere solo con un giustificato motivo. Dal 2026 portare senza motivo un coltello con lama oltre gli 8 centimetri, o pieghevole di almeno 5 con blocco, è un delitto punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il Prefetto può inoltre sospendere patente e porto d’armi fino a un anno.

1. Che cosa prevede l’art. 4 della legge 110/1975

L’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce quali oggetti si possono portare fuori casa e a quali condizioni. «Fuori casa» significa ovunque fuori dall’abitazione e dalle sue pertinenze: in strada, in auto, nei locali pubblici. La norma divide gli oggetti in due gruppi:

Per le armi vere e proprie, come pistole e fucili, serve invece la licenza di porto d’armi.

La norma · art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona […].»

Per i coltelli più comuni, dal 2026, le regole sono più severe: le spiega il capitolo 3.

2. Che cosa si intende per giustificato motivo

Il giustificato motivo è una ragione concreta e legittima che spiega perché, in quel momento e in quel luogo, si ha con sé quel coltello o quell’oggetto. Sono esempi tipici il taglierino dell’elettricista durante il lavoro, il coltello da pesca sulla via del fiume, gli attrezzi nella cassetta del furgone.

Il motivo si valuta sulle circostanze di tempo e di luogo: lo stesso coltello può essere giustificato in cantiere e non la sera davanti a un locale. Vale anche per l’auto, che è fuori dall’abitazione: un coltello a portata di mano nell’abitacolo richiede un motivo come se lo si avesse in tasca.

Chi viene fermato conviene che indichi subito il motivo e sia in grado di dimostrarlo, con il tesserino di lavoro, la licenza di pesca o ciò che spiega il contesto. Il giustificato motivo non vale per tutto: non rende lecito il porto di tirapugni e sfollagente, né quello dei coltelli vietati dall’art. 4-bis della legge 110/1975.

3. Quali coltelli si possono portare dopo la legge del 2026

Fuori casa nessun coltello si può portare senza un giustificato motivo. La legge del 2026 (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54) non ha cambiato questa regola, ma ha reso più gravi le conseguenze. Oggi i coltelli si dividono in tre gruppi:

La norma · art. 4, ottavo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

I coltelli vietati sempre sono indicati dall’art. 4-bis della legge 110/1975: quelli a due tagli e punta acuta, i pieghevoli con lama di almeno 5 centimetri e meccanismo a scatto, le lame «a farfalla» e quelle camuffate o nascoste in altri oggetti.

4. Quali pene si rischiano per il porto di coltelli e oggetti atti ad offendere

Le pene dipendono dall’oggetto e dalla norma violata. Il porto degli oggetti del primo gruppo e quello senza motivo degli strumenti atti ad offendere è una contravvenzione; i coltelli dell’ottavo comma e dell’art. 4-bis sono invece delitti puniti con la reclusione.

Condotta Norma Pena
Porto fuori casa di mazze, sfollagente, tirapugni, storditori; porto senza motivo di strumenti atti ad offendere art. 4, primo e secondo comma arresto da uno a tre anni (d.l. 123/2023) e ammenda da 1.000 a 10.000 euro; nei casi lievi che riguardano solo oggetti atti ad offendere, può essere applicata la sola ammenda
Porto senza motivo di coltelli oltre 8 cm o pieghevoli di almeno 5 cm con blocco o apertura a una mano art. 4, ottavo comma reclusione da sei mesi a tre anni
Porto di coltelli a due tagli, a scatto, a farfalla o camuffati art. 4-bis reclusione da uno a tre anni

Per i due delitti la pena aumenta da un terzo alla metà in alcune situazioni (art. 4-bis, comma 2, richiamato anche dall’ottavo comma dell’art. 4). Conta soprattutto il luogo: vicino a scuole, banche, uffici postali e bancomat, in parchi, stazioni e fermate, sui mezzi pubblici, nei luoghi affollati o durante una riunione pubblica. L’aumento scatta anche se il fatto è commesso da persone travisate o in gruppo.

Con la condanna la confisca degli oggetti è sempre obbligatoria.

Poiché la contravvenzione prevede arresto e ammenda insieme, l’oblazione di regola non è possibile. Resta invece la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che esclude la punibilità quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale, e che si può chiedere anche per i delitti introdotti nel 2026.

Accanto al procedimento penale corre il fronte amministrativo, ed è quello che incide su patente e porto d’armi: puoi inviarci il verbale e ti diciamo come difenderti.

5. Quali conseguenze ci sono su patente e porto d’armi

Per i coltelli puniti come delitto il Prefetto del luogo del fatto può sospendere la patente e la licenza di porto d’armi, o vietare di conseguirle, per un periodo fino a un anno. Queste sanzioni si applicano sia ai fatti dell’ottavo comma sia a quelli dell’art. 4-bis della legge 110/1975, e non attendono la sentenza penale.

La norma · art. 4, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

«Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.»

Per queste sanzioni il decimo comma rinvia, in quanto compatibili, alle regole dell’art. 75 del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Per effetto di questo rinvio la via indicata contro il decreto del Prefetto è l’opposizione al giudice di pace, o al tribunale per i minorenni se l’interessato è minore, entro 30 giorni dalla notifica (artt. 6 e 8 del d.lgs. 150/2011). Trattandosi di una disciplina nuova, conviene muoversi subito e far valutare il caso.

Per chi detiene armi le conseguenze non finiscono qui. Una denuncia per porto di coltello o di oggetti atti ad offendere è tra i fatti che il Questore valuta per la revoca del porto d’armi o per negarne il rinnovo, e il Prefetto per disporre il divieto di detenzione armi, spesso preceduto dal ritiro cautelativo delle armi. Sono provvedimenti autonomi, che si contestano davanti al TAR.

6. Che cosa rischiano i genitori e chi vende coltelli ai minori

Se uno dei reati degli artt. 4 e 4-bis è commesso da un minore, il genitore paga una sanzione da 200 a 1.000 euro, applicata dal Prefetto a chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 4-ter della legge 110/1975). La sanzione si aggiunge al procedimento a carico del ragazzo davanti al tribunale per i minorenni.

Dal 2026 è inoltre vietato vendere o cedere ai minori i coltelli dell’ottavo comma e dell’art. 4-bis, anche tra privati e online (art. 4-quater della legge 110/1975). I negozi devono chiedere un documento d’identità, salvo che la maggiore età sia manifesta; i siti e le piattaforme devono verificare l’età prima dell’acquisto, sotto la vigilanza dell’AGCOM, che in caso di inadempimento può arrivare al blocco del sito.

La violazione è punita con una sanzione da 500 a 3.000 euro, e per i negozi può essere disposta la chiusura fino a 15 giorni. Se si ripete, la sanzione sale e la chiusura, da 15 a 45 giorni, è sempre disposta; alla violazione successiva è disposta la revoca della licenza commerciale.

7. Come difendersi dalla denuncia per porto di coltello

Dopo una denuncia per porto di coltello ci si difende su due fronti, con rimedi e termini diversi. Sul fronte penale contano il giustificato motivo, da documentare subito con tutto ciò che lo prova, e la possibilità di chiedere la particolare tenuità del fatto: questa parte spetta al difensore nel procedimento penale.

Sul fronte amministrativo si contestano le sanzioni e i provvedimenti che arrivano nel frattempo. Contro la sospensione di patente e porto d’armi decisa dal Prefetto la via indicata è l’opposizione al giudice di pace entro 30 giorni; la revoca del porto d’armi, il divieto di detenzione e il diniego di rinnovo si impugnano con il ricorso gerarchico o al TAR.

I due fronti non si aspettano. Come per l’omessa custodia di armi, la chiusura del processo penale non fa cadere da sola le misure sulle armi, e un termine lasciato scadere non si recupera.

8. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, segue in tutta Italia il fronte amministrativo di questi procedimenti e si coordina con il difensore nel procedimento penale. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo quali conseguenze rischi su patente, porto d’armi e detenzione e come contestarle.

Dopo il fermo o la denuncia valutiamo le sanzioni del Prefetto su patente e porto d’armi e l’opposizione al giudice di pace. Se arrivano la revoca, il divieto o il ritiro delle armi valutiamo il ricorso. Per negozi e siti di vendita verifichiamo le procedure per il divieto di vendita ai minori.

Domande frequenti

Si può portare un coltellino multiuso? Dipende dal coltello e dal motivo. Senza giustificato motivo è vietato portare strumenti da taglio atti ad offendere; se la lama supera gli 8 centimetri, o è pieghevole di almeno 5 con blocco o apertura a una mano, il porto senza motivo è un delitto.

Tenere un coltello in macchina è reato? Può esserlo: l’auto è fuori dall’abitazione, e senza un giustificato motivo valgono gli stessi divieti. Conta il contesto: gli attrezzi da lavoro nel vano del furgone sono diversi da un coltello a portata di mano la sera in centro.

Lo spray al peperoncino è legale? Sì, se rispetta le caratteristiche del d.m. 12 maggio 2011, n. 103: non più di 20 ml di miscela, oleoresin capsicum non oltre il 10 per cento, gittata non superiore a tre metri, sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale. L’etichetta deve riportare il divieto di vendita ai minori di 16 anni, e l’uso è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a un’aggressione; gli spray non conformi restano soggetti alla disciplina delle armi.

I tirapugni sono vietati? Il porto fuori casa sì, sempre: le noccoliere sono tra gli oggetti che l’art. 4 non consente di portare nemmeno con un giustificato motivo.

Il porto abusivo di armi da fuoco è regolato dall’art. 4? No. Il porto di armi da fuoco senza licenza è punito da altre norme, il codice penale (art. 699) e la legge 2 ottobre 1967, n. 895, con pene più severe: per le armi comuni da sparo portate in luogo pubblico la reclusione arriva fino a sei anni e otto mesi.

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