Ritiro cautelativo e sequestro delle armi: cosa fare e come riaverle

Ritiro cautelativo e sequestro delle armi: cosa fare e come riaverle

Che differenza c'è tra ritiro cautelativo e sequestro delle armi, cosa fare nei giorni successivi al ritiro, come decide il Prefetto e come si chiede la restituzione delle armi sequestrate: istanza al pubblico ministero, riesame, opposizione e confisca.

In breve — Il ritiro cautelativo delle armi è la misura urgente con cui Carabinieri o Polizia prelevano armi e munizioni a chi ritengono capace di abusarne, informando subito il Prefetto (art. 39, secondo comma, TULPS). È provvisorio e senza un termine di legge: dura finché il Prefetto non decide se vietare la detenzione o restituire le armi, e intanto l’interessato può far valere le sue ragioni. Il sequestro penale è un’altra cosa: lo dispone l’autorità giudiziaria, e la restituzione si chiede al pubblico ministero o al giudice.

1. Che cos’è il ritiro cautelativo delle armi e chi lo esegue

Il ritiro cautelativo delle armi — che la legge chiama «ritiro cautelare» — è il prelievo immediato delle armi e delle munizioni regolarmente detenute, quando c’è il rischio che chi le possiede ne faccia un uso pericoloso. È una misura d’urgenza e provvisoria: non toglie in via definitiva né le armi né la licenza, ma le mette al riparo finché il Prefetto non decide che cosa farne.

A eseguirlo sono gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, in pratica i Carabinieri o la Polizia, di solito durante o subito dopo un intervento: una lite in famiglia o tra vicini, una denuncia per minacce, un episodio di violenza domestica. Non serve un provvedimento scritto dell’autorità, e nessuno viene avvisato prima: gli agenti ritirano le armi e ne danno immediata comunicazione al Prefetto (art. 39, secondo comma, del TULPS).

La norma · art. 39, secondo comma, del TULPS

«Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.»

Vengono prelevate le armi, le munizioni e le materie esplodenti denunciate, e spesso anche la licenza di porto d’armi. Di tutto si redige un verbale di ritiro, che indica che cosa è stato preso e per quale motivo: è il primo documento su cui si imposta la difesa, e va conservato e letto con attenzione.

2. Quanto dura il ritiro cautelativo delle armi

Il ritiro cautelativo dura finché il Prefetto non decide che cosa fare delle armi: restituirle, oppure vietarne la detenzione. Una scadenza scritta non c’è, perché l’art. 39 del TULPS non fissa alcun termine per quella decisione: in concreto l’attesa va da poche settimane a diversi mesi, secondo i tempi con cui la Prefettura riceve la relazione delle forze dell’ordine e chiude l’istruttoria.

Un termine generale, però, c’è, ed è quello di ogni procedimento amministrativo: trenta giorni, quando una norma specifica non ne prevede uno diverso (art. 2 della legge 241/1990). Superarlo non fa venire meno il potere del Prefetto di decidere, ma non è nemmeno privo di effetti: da quel momento l’inerzia della Prefettura diventa contestabile, con gli strumenti del capitolo 4.

3. Che cosa succede dopo il ritiro cautelativo e come difendersi

Al ritiro cautelativo possono seguire due provvedimenti: il divieto di detenzione delle armi, che adotta il Prefetto (art. 39 TULPS), e la revoca del porto d’armi, che dispone il Questore (art. 43 TULPS; per il porto di pistola decide il Prefetto).

Per una guardia giurata il ritiro incide anche sul decreto di nomina e sul lavoro: che cosa succede è spiegato nella guida alla revoca del decreto di guardia giurata.

Fintanto che quei provvedimenti non sono stati emanati, l’interessato ha la possibilità di difendersi:

La norma · art. 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

«I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.»

Qualora invece il divieto o la revoca siano già stati emanati, la difesa si sposta sul ricorso. Con il divieto le armi ritirate non tornano e restano 150 giorni per cederle a terzi, pena la confisca; per impugnare il decreto ci sono trenta giorni in via gerarchica o sessanta davanti al TAR, e la revoca del porto d’armi va impugnata separatamente.

Non si tratta più di convincere l’amministrazione, ma di contestarne la decisione davanti a un giudice: è la ragione per cui una memoria presentata prima pesa più di un ricorso presentato dopo. Se il ritiro è appena avvenuto e il Prefetto non ha ancora deciso, è questo il momento in cui conviene far valutare il caso: nella pagina dedicata ad armi e porto d’armi trovi come interviene lo Studio in questa fase e come farci avere il verbale.

4. Come riavere le armi se il Prefetto non vieta la detenzione

Quando il Prefetto esclude il rischio, armi, munizioni e licenza tornano al titolare. La restituzione non è però automatica: conviene chiederla con un’istanza alla Prefettura che richiami il verbale di ritiro e documenti quello che è successo nel frattempo — l’archiviazione della denuncia, la remissione della querela, la fine del conflitto che aveva provocato l’intervento.

Se la Prefettura non risponde, il silenzio si può contestare. Il primo passo è rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, cioè al funzionario che deve provvedere al posto dell’ufficio rimasto fermo (art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990).

Se non basta, si propone il ricorso al TAR contro l’inerzia, entro un anno dalla scadenza del termine e senza bisogno di una diffida (artt. 31 e 117 c.p.a.). Il giudice non decide al posto del Prefetto, ma può ordinargli di provvedere entro una data: spesso è quanto basta per sbloccare una pratica ferma.

5. Ritiro cautelativo e sequestro delle armi: le differenze

Il sequestro delle armi è un atto del procedimento penale: lo dispone l’autorità giudiziaria per un’indagine o per impedire che un reato prosegua, mentre il ritiro cautelativo è una misura di pubblica sicurezza presa dalle forze dell’ordine. Nel linguaggio comune si parla di «sequestro cautelativo» per l’uno e per l’altro, ma chi decide e a chi si chiede la restituzione cambiano del tutto.

Ritiro cautelativo Sequestro penale
Chi lo dispone ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, in caso di urgenza l’autorità giudiziaria (pubblico ministero o giudice), anche tramite la polizia giudiziaria
Norma art. 39, secondo comma, TULPS artt. 253 e 321 c.p.p.
Chi decide dopo il Prefetto: divieto di detenzione o restituzione il pubblico ministero o il giudice: restituzione, mantenimento o confisca
Come si reagisce memorie al Prefetto, poi ricorso contro l’eventuale divieto istanza di restituzione, riesame entro 10 giorni

La distinzione che conta per i tempi è tra sequestro probatorio, che colpisce l’arma in quanto serve ad accertare i fatti (art. 253 c.p.p.), e sequestro preventivo, disposto dal giudice quando lasciare le armi a disposizione può aggravare il reato o agevolarne altri (art. 321 c.p.p.). Le prime vanno restituite appena non servono più alla prova; le seconde restano vincolate finché dura il pericolo.

Spesso i due piani si sovrappongono: dopo una denuncia per minacce i Carabinieri ritirano le armi in via cautelare e il pubblico ministero ne dispone il sequestro. La difesa va allora condotta su entrambi i fronti, perché la chiusura dell’uno non chiude l’altro.

6. Come riavere le armi sequestrate

Le armi sequestrate si riottengono con un’istanza di restituzione al pubblico ministero (art. 263, comma 4, c.p.p.), contro il cui rigetto si propone opposizione al giudice (art. 263, comma 5), oppure contestando il sequestro stesso con il riesame (artt. 257, 322 e 324 c.p.p.); in ogni caso vanno restituite quando il sequestro non è più necessario, anche prima della sentenza (art. 262, comma 1).

La norma · art. 262, commi 1 e 4, del codice di procedura penale

«1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. […]
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.»

Durante le indagini la restituzione si chiede con un’istanza al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. Se la respinge, si può proporre opposizione al giudice, che decide in camera di consiglio.

La norma · art. 263, commi 4 e 5, del codice di procedura penale

«4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.»

Contro il decreto di sequestro, probatorio o preventivo, si può inoltre chiedere il riesame al tribunale, anche nel merito, entro dieci giorni dall’esecuzione o da quando se ne è avuta conoscenza (artt. 257, 322 e 324 c.p.p.). Il riesame non sospende il sequestro, ma è la via più rapida per contestarlo quando manca fin dall’inizio un collegamento reale tra le armi e il reato.

Dopo la sentenza definitiva le armi sono restituite, salvo che sia disposta la confisca. Per i reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria, perché la legge estende a tutti questi reati la regola dell’art. 240, secondo comma, del codice penale (art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152); le armi comuni confiscate sono destinate, di regola, alla distruzione.

7. Armi dissequestrate e divieto del Prefetto

Il dissequestro chiude il fronte penale, non quello amministrativo: se nel frattempo il Prefetto ha vietato la detenzione, le armi dissequestrate non possono tornare all’interessato, perché detenerle violerebbe il divieto. Allo stesso modo, l’archiviazione o l’assoluzione non fanno venire meno da sole il divieto di detenzione né la revoca del porto d’armi.

Per questo, quando armi e licenza sono colpite da più provvedimenti, la strategia va costruita insieme. L’esito favorevole in sede penale è l’argomento più forte per chiedere al Prefetto e al Questore di rivedere le loro decisioni, ma va speso con un’istanza specifica e nei tempi giusti.

8. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, segue in tutta Italia il fronte amministrativo del ritiro delle armi e si coordina con il difensore che assiste la persona nel procedimento penale. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo come muoverti prima che il Prefetto decida.

Subito dopo il ritiro chiediamo l’accesso agli atti e prepariamo la memoria per la Prefettura, con i documenti che possono evitare il divieto.

Se arriva il divieto o la revoca del porto d’armi valutiamo il ricorso gerarchico o al TAR, con l’eventuale sospensiva, e gestiamo i 150 giorni per non perdere le armi.

Quando il procedimento penale si chiude presentiamo l’istanza di restituzione di armi e licenza e, se l’amministrazione la respinge o resta inerte, il ricorso.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo vengono restituite le armi ritirate? L’art. 39 TULPS non fissa un termine: le armi restano ritirate finché il Prefetto non decide se vietare la detenzione o restituirle. Se l’attesa si prolunga si presenta un’istanza formale di restituzione e, in caso di silenzio, si può ricorrere al TAR contro l’inerzia.

Il ritiro cautelare delle armi si può impugnare? Il ritiro è una misura provvisoria: di regola la difesa si concentra sulla fase successiva, con le memorie al Prefetto e poi con il ricorso contro l’eventuale divieto. Un ricorso contro il solo ritiro si valuta in casi particolari, per esempio quando si protrae senza che il Prefetto decida.

Che differenza c’è tra ritiro cautelativo e sequestro delle armi? Il ritiro cautelativo è una misura di pubblica sicurezza adottata dalle forze dell’ordine per prevenire un abuso, e sulla sorte delle armi decide poi il Prefetto. Il sequestro è un atto del procedimento penale disposto dall’autorità giudiziaria, e la restituzione si chiede al pubblico ministero o al giudice.

Come si chiede il dissequestro delle armi? Durante le indagini si presenta un’istanza di restituzione al pubblico ministero; contro il rigetto si propone opposizione al giudice (art. 263 c.p.p.). Contro il decreto di sequestro si può anche chiedere il riesame al tribunale entro dieci giorni dall’esecuzione.

Le armi sequestrate vengono distrutte? Solo se ne è disposta la confisca. Per i reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria, e le armi comuni confiscate sono destinate di regola alla distruzione. Se il procedimento si chiude senza confisca, le armi sono restituite a chi ne ha diritto, salvo che nel frattempo il Prefetto ne abbia vietato la detenzione.

Cosa c’è scritto nel verbale di ritiro cautelare delle armi? Il verbale indica chi ha eseguito il ritiro, le armi, le munizioni e le licenze prelevate e il motivo dell’intervento. Va conservato, perché è il primo documento su cui si imposta la difesa; la relazione inviata alla Prefettura si ottiene con l’accesso agli atti.

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