Sanzioni venatorie e licenza di caccia: sospensione, revoca e ricorso

Sanzioni venatorie e licenza di caccia: sospensione, revoca e ricorso

Quali violazioni di caccia fanno perdere la licenza, quando il Questore la sospende o la revoca, perché anche pagare una sanzione amministrativa può costare la sospensione, come ci si difende dal verbale e le conseguenze sul porto d'armi.

In breve — Le sanzioni venatorie possono costare anche la licenza di caccia: dopo l’oblazione o la condanna definitiva per i reati più gravi dell’art. 30 della legge 157/1992, il Questore sospende la licenza da uno a tre anni o la revoca con il divieto di riaverla per dieci. Anche alcuni illeciti amministrativi portano alla sospensione per un anno, e scatta proprio quando si paga la sanzione. Contro il verbale ci si difende entro 30 giorni; contro il provvedimento del Questore si ricorre al Prefetto o al TAR.

1. Violazioni di caccia: reati e illeciti amministrativi

La legge sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157) divide le violazioni in due categorie:

Sono reati, per esempio, la caccia nel periodo di divieto o all’interno di un parco, l’abbattimento di specie protette, l’uccellagione e lo sparo da un’auto. Sono invece illeciti amministrativi cacciare senza assicurazione o senza aver pagato le tasse di concessione, senza autorizzazione negli ambiti di caccia o fuori dagli orari consentiti.

La distinzione decide la strada della difesa. Per i reati si procede davanti al giudice penale; per gli illeciti amministrativi c’è un procedimento davanti all’autorità indicata dalla legge regionale e, poi, l’eventuale opposizione al tribunale. A verbalizzare possono essere gli agenti degli enti delegati dalle Regioni, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste e le forze di polizia (art. 27).

2. Quali violazioni fanno sospendere o revocare la licenza di caccia

Fanno sospendere o revocare la licenza di caccia i reati più gravi dell’art. 30: oltre alla pena, la legge collega a ciascuno una conseguenza fissa sulla licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 32, comma 1).

Violazione (art. 30, comma 1) Conseguenza sulla licenza In caso di recidiva
Caccia nel periodo di divieto generale; abbattimento, cattura o detenzione di specie protette (lett. a e b) sospensione da uno a tre anni esclusione definitiva
Caccia in parchi, riserve, oasi e zone di ripopolamento; sparo da auto, barche o aerei (lett. d e i) sospensione da uno a tre anni revoca e divieto di rilascio per dieci anni
Abbattimento, cattura o detenzione di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo o muflone sardo; uccellagione (lett. c ed e) revoca e divieto di rilascio per dieci anni esclusione definitiva
Caccia nei giorni di silenzio venatorio; fauna stanziale alpina protetta; specie non cacciabili o mezzi vietati (lett. f, g e h) nessuna sospensione da uno a tre anni

La recidiva a cui la legge si riferisce è quella specifica, cioè la ripetizione di una violazione della stessa indole (art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale).

3. Quando un illecito amministrativo sospende la licenza di caccia

La sospensione di un anno scatta anche per un illecito amministrativo: cacciare in una forma diversa da quella scelta (art. 31, lett. a), e tre anni se la violazione si ripete. Per altri illeciti, come la caccia senza assicurazione o senza autorizzazione negli ambiti di caccia, la sospensione arriva se la violazione viene commessa di nuovo (art. 32, comma 4).

Il Questore adotta la sospensione quando gli viene comunicato che la sanzione è stata pagata in misura ridotta, oppure che non è stata proposta opposizione o che il giudizio si è concluso (art. 32, comma 5). Pagare subito per chiudere la questione, quindi, fa partire la sospensione: prima di farlo conviene valutare se il verbale regge. Anche prima del pagamento, comunque, il Questore riceve notizia della contestazione e può valutarla per una sospensione o un ritiro temporaneo della licenza (art. 32, comma 6).

Prima di pagare il verbale o di lasciar decorrere i termini, puoi inviarci il documento: ti diciamo se conviene difendersi e che cosa comporta per la licenza e per il porto d’armi.

4. Chi decide la sospensione o la revoca della licenza di caccia

La sospensione e la revoca della licenza di caccia le decide il Questore della provincia di residenza di chi ha commesso la violazione. Per i reati lo fa solo dopo l’oblazione o la condanna definitiva, su comunicazione dell’ufficio giudiziario.

La norma · art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157

«I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.»

Prima di quel momento, però, il Questore può già intervenire: se l’oblazione non è ammessa o non viene pagata entro trenta giorni, può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza (art. 32, comma 3). Per gli illeciti amministrativi decide sempre il Questore, dopo il pagamento in misura ridotta o la conclusione dell’opposizione, come visto nel capitolo 3.

5. Che conseguenze ha una sanzione di caccia sul porto d’armi

Una sanzione di caccia può costare anche il porto d’armi: una violazione grave, come il bracconaggio, può portare alla revoca del porto d’armi per il venir meno dell’affidamento di non abusare delle armi, e al divieto di detenzione armi del Prefetto. Sono provvedimenti autonomi, che non richiedono una condanna definitiva.

Dopo una revoca, per riavere la licenza va rifatto l’esame di abilitazione venatoria, come spiegato nella guida sulla restituzione del porto d’armi revocato. E anche senza sanzioni la licenza di caccia dura cinque anni e non si rinnova in automatico, come spiegato nella guida sul rinnovo del porto d’armi.

6. Quali termini ci sono per difendersi dal verbale di caccia

Contro il verbale di un illecito amministrativo di caccia ci sono 30 giorni, dalla contestazione o dalla notifica, per inviare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e 60 giorni per pagare in misura ridotta, un terzo del massimo o il doppio del minimo se più favorevole (art. 16). Per i reati dell’art. 30, invece, si procede davanti al giudice penale, dove si chiede anche l’oblazione. Se l’autorità conferma la violazione emette un’ordinanza-ingiunzione.

Contro l’ordinanza-ingiunzione si propone opposizione entro 30 giorni dalla notifica (art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150). Poiché le violazioni in materia di fauna rientrano tra quelle per cui la legge indica il tribunale (art. 6, comma 4, lettera c), l’opposizione va proposta al tribunale del luogo della violazione, non al giudice di pace.

7. Come si impugna la sospensione o la revoca della licenza di caccia

La sospensione o la revoca decise dal Questore si impugnano con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni oppure con ricorso al TAR entro 60 (d.P.R. 1199/1971; artt. 29 e 41 c.p.a.). Quando la misura segue una condanna o un’oblazione, il margine è stretto ma esiste: si verifica se la violazione rientra davvero nella lettera indicata, se la condanna è definitiva, se la recidiva è stata calcolata correttamente e se la durata è quella prevista.

Più ampio è lo spazio contro la sospensione cautelare e contro la revoca del porto d’armi per affidamento, che dipendono da una valutazione discrezionale e devono essere motivate sui fatti.

8. Come ti assiste lo Studio

L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste in tutta Italia i cacciatori che ricevono un verbale o si vedono sospendere o revocare la licenza. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se ci sono i motivi per contestare il verbale o la sospensione della licenza.

Dopo il verbale valutiamo gli scritti difensivi e se convenga pagare o opporsi, tenendo conto degli effetti sulla licenza. Se arriva la sospensione o la revoca valutiamo il ricorso al Prefetto o al TAR, e seguiamo gli eventuali provvedimenti sul porto d’armi.

Domande frequenti

Per quali violazioni si perde la licenza di caccia? Sospensione da uno a tre anni per la caccia nel periodo di divieto, l’abbattimento di specie protette, la caccia in parchi e riserve o lo sparo da veicoli; revoca con divieto per dieci anni per l’uccellagione o l’abbattimento di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo o muflone sardo. Con la recidiva le conseguenze si aggravano: esclusione definitiva per la caccia nel periodo di divieto, le specie protette, orso, stambecco, camoscio e muflone e l’uccellagione; revoca per la caccia nei parchi o lo sparo da veicoli; sospensione anche per la caccia nei giorni di silenzio venatorio o con mezzi vietati.

Chi sospende la licenza di caccia? Il Questore della provincia di residenza, dopo l’oblazione o la condanna definitiva, oppure dopo il pagamento o la definizione di una sanzione amministrativa nei casi previsti. In attesa, può disporre una sospensione cautelare.

Se pago la sanzione in misura ridotta perdo la licenza? Per alcune violazioni sì: cacciare in una forma diversa da quella scelta comporta la sospensione per un anno, e altre violazioni la comportano se ripetute. La sospensione scatta proprio con la comunicazione del pagamento, per questo conviene valutare il verbale prima di pagare.

Dopo la revoca della licenza di caccia devo rifare l’esame? Sì. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria anche per ottenere di nuovo la licenza dopo una revoca (art. 22, comma 7, legge 157/1992).

Una sanzione di caccia può far perdere il porto d’armi? Sì, se la violazione fa venir meno l’affidamento di non abusare delle armi: il Questore può revocare la licenza e il Prefetto vietare la detenzione, anche senza condanna definitiva.

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