La risoluzione del contratto di appalto pubblico (art. 122)

La risoluzione del contratto di appalto pubblico secondo l’art. 122 del d.lgs. 36/2023: risoluzione obbligatoria, facoltativa, per grave inadempimento e per ritardo, il procedimento di contestazione e le conseguenze per l’impresa (garanzia, casellario ANAC, gare future).
In breve — La risoluzione è lo scioglimento anticipato del contratto di appalto a causa di un grave inadempimento; nei contratti pubblici è disciplinata dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023. Per l’impresa non incide solo sul rapporto in corso: può comportare l’incameramento della garanzia, l’addebito dei maggiori costi del riappalto (esecuzione in danno) e l’annotazione nel casellario ANAC, con il rischio di esclusione dalle gare future. Per questo va gestita — o contestata — con attenzione fin dal contraddittorio.
1. Che cos’è la risoluzione del contratto di appalto
Con la risoluzione, un contratto di appalto si interrompe prima del tempo: succede quando qualcosa va storto — di solito un grave inadempimento di una delle parti — e il rapporto non può più andare avanti. Non è un semplice ripensamento, ma la reazione a un problema serio nell’esecuzione, e proprio per questo si porta dietro effetti importanti.
Per l’impresa è un evento tutt’altro che indolore, perché le sue ripercussioni non si esauriscono nel contratto in essere: possono estendersi alla garanzia prestata, ai costi del nuovo affidamento e — soprattutto — alla reputazione dell’operatore economico, incidendo sulla possibilità di partecipare alle gare future. Sono le conseguenze di cui parliamo nel capitolo dedicato, e sono la ragione per cui una risoluzione va affrontata con lucidità.
Nei contratti pubblici la risoluzione è disciplinata dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che distingue tra ipotesi di risoluzione obbligatoria (in cui la stazione appaltante è tenuta a sciogliere il contratto), di risoluzione facoltativa (rimessa a una valutazione discrezionale) e la risoluzione per grave inadempimento o per ritardo, assistite da un procedimento specifico a garanzia del contraddittorio.
2. La risoluzione obbligatoria (art. 122, comma 2)
L’art. 122, comma 2, individua le ipotesi in cui la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione, senza margini di discrezionalità, per tutelare l’interesse pubblico e l’affidabilità degli operatori. La risoluzione è obbligatoria quando, nei confronti dell’appaltatore:
- interviene la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto documentazione falsa o dichiarazioni mendaci;
- è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione antimafia;
- è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati gravi indicati dal Codice.
In questi casi la stazione appaltante avvia immediatamente il procedimento, formalizzando la risoluzione con atto scritto comunicato all’appaltatore.
3. La risoluzione facoltativa (art. 122, comma 1)
La risoluzione è facoltativa quando è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, che può anche scegliere di proseguire il rapporto. L’art. 122, comma 1, elenca i casi in cui l’amministrazione può — senza limiti di tempo — sciogliere il contratto:
- modifica sostanziale dell’appalto che avrebbe richiesto una nuova gara;
- superamento delle soglie di modifica contrattuale indicate dall’art. 120;
- accertamento che l’aggiudicatario si trovava, al momento dell’aggiudicazione, in una situazione di esclusione dalla procedura;
- aggiudicazione avvenuta in grave violazione degli obblighi europei, come accertato dalla Corte di giustizia UE.
Si tratta di una facoltà esercitabile per ripristinare la correttezza della procedura e tutelare l’interesse pubblico.
4. La risoluzione per grave inadempimento (art. 122, comma 3)
L’art. 122, comma 3, consente la risoluzione quando l’appaltatore viene meno alle obbligazioni contrattuali in misura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. L’accertamento spetta al direttore dei lavori (o al direttore dell’esecuzione, se nominato), che avvia un procedimento in contraddittorio con l’appaltatore secondo le modalità dell’art. 10 dell’allegato II.14.
La stazione appaltante non può quindi risolvere in modo arbitrario: deve rispettare un preciso iter di contestazione e verifica, a tutela del diritto di difesa dell’impresa e con obbligo di motivazione. Solo all’esito di tale procedimento, e su proposta del RUP, la risoluzione è dichiarata con atto scritto comunicato all’esecutore.
5. La risoluzione per ritardo nell’esecuzione (art. 122, comma 4)
Al di fuori del grave inadempimento, l’art. 122, comma 4, disciplina la risoluzione per ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore. Se l’esecuzione delle prestazioni è ritardata rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o dell’esecuzione assegna all’impresa un termine — salvo i casi d’urgenza, non inferiore a dieci giorni — entro cui eseguire le prestazioni.
Scaduto inutilmente il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l’inadempimento permane la stazione appaltante risolve il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali per il ritardo. È un meccanismo che ricalca la logica della diffida ad adempiere del codice civile: prima si concede una seconda possibilità, poi — se il ritardo persiste — si scioglie il rapporto.
6. Il procedimento di contestazione
Il procedimento previsto dall’art. 10 dell’allegato II.14 si avvia quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento. Il DL invia al RUP una relazione dettagliata, con la documentazione utile e la stima dei lavori regolarmente eseguiti riconoscibili all’appaltatore, e formula gli addebiti, assegnando all’esecutore un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.
Se le controdeduzioni sono valutate negativamente, o se l’appaltatore non risponde, la stazione appaltante — su proposta del RUP — dichiara la risoluzione. La comunicazione prevede un preavviso di venti giorni per consentire al DL di redigere lo stato di consistenza e l’inventario di materiali e mezzi d’opera.
Attenzione: questo contraddittorio non è una formalità. La giurisprudenza amministrativa è netta — il TAR Lazio (Sez. I Quater, sentenza n. 9474/2026) ha annullato l’annotazione nel casellario di una risoluzione adottata senza contestare gli addebiti all’impresa: se il contraddittorio “a monte” imposto dalla legge manca, la risoluzione (e i suoi effetti) diventa attaccabile.
7. Le conseguenze della risoluzione per l’impresa
La risoluzione non chiude semplicemente il rapporto: apre una catena di conseguenze che, per l’impresa, possono pesare ben oltre il singolo appalto.
Sul piano economico, l’appaltatore conserva il diritto di essere pagato per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla risoluzione, ma non per le attività non svolte o non conformi; e nelle ipotesi più gravi (commi 1 lett. c e d, 2, 3 e 4 dell’art. 122) le somme dovute subiscono una decurtazione pari agli oneri aggiuntivi dello scioglimento. A questo si aggiunge il conto più salato: la stazione appaltante affida i lavori residui a un altro operatore e addebita all’impresa inadempiente la maggiore spesa del nuovo affidamento — la cosiddetta esecuzione in danno (art. 124) — salvo che scelga di proseguire con l’appaltatore originario. E per recuperare subito queste somme, l’amministrazione può incamerare la garanzia definitiva prestata al momento della stipula (art. 117): è spesso il primo effetto concreto che l’impresa si trova davanti.
La conseguenza più insidiosa, però, non è economica. La risoluzione per grave inadempimento viene segnalata all’ANAC e annotata nel casellario informatico, e quell’annotazione può essere valutata dalle altre stazioni appaltanti come grave illecito professionale (art. 98), fino a giustificare l’esclusione dalle gare successive. È qui che una risoluzione gestita male rivela il suo costo vero: non si perde solo l’appalto in corso, si rischia di restare tagliati fuori dal mercato anche per il futuro.
Sul piano operativo, infine, l’impresa deve sgomberare il cantiere e le aree entro il termine fissato, altrimenti provvede d’ufficio l’amministrazione addebitandone i costi. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell’appaltatore ad agire per il risarcimento dei danni quando la risoluzione si riveli illegittima.
8. Quando è l’appaltatore a chiedere la risoluzione
Non è solo la stazione appaltante a poter risolvere: anche l’appaltatore può chiedere la risoluzione quando è la pubblica amministrazione a rendersi gravemente inadempiente — ad esempio con mancati pagamenti, sospensioni ingiustificate dei lavori o modifiche unilaterali che stravolgono il contratto. Anche in questo caso occorre una formale contestazione e la prova che l’inadempimento comprometta l’esecuzione. La tutela prevista dal Codice si affianca a quella del codice civile, applicabile in via sussidiaria.
9. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici in tutte le fasi della risoluzione: dalla contestazione degli addebiti e dalle controdeduzioni nel contraddittorio, alla difesa contro l’escussione della garanzia e l’annotazione nel casellario, fino all’eventuale ricorso al TAR contro una risoluzione illegittima. Interveniamo anche dal lato dell’impresa creditrice, quando è la stazione appaltante a non adempiere. Gestita per tempo e nel modo giusto, una risoluzione non deve trasformarsi in un’esclusione dal mercato.
Domande frequenti
Qual è la norma che disciplina la risoluzione del contratto di appalto pubblico? L’art. 122 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che distingue risoluzione obbligatoria (comma 2), facoltativa (comma 1), per grave inadempimento (comma 3) e per ritardo dovuto a negligenza (comma 4).
Chi avvia il procedimento di risoluzione per grave inadempimento? L’accertamento spetta al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione, che contesta gli addebiti in contraddittorio con l’appaltatore; la risoluzione è poi dichiarata dalla stazione appaltante su proposta del RUP.
Che differenza c’è tra recesso e risoluzione? Il recesso è lo scioglimento del contratto rimesso alla volontà della stazione appaltante, a prescindere da un inadempimento; la risoluzione presuppone invece una patologia del rapporto (di regola un grave inadempimento) e ha natura sanzionatoria.
Una risoluzione finisce nel casellario ANAC? Sì: la risoluzione per grave inadempimento viene segnalata all’ANAC e annotata nel casellario informatico, dove può essere valutata come grave illecito professionale nelle gare successive.
L’appaltatore ha diritto a essere pagato dopo la risoluzione? Sì, ma solo per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla risoluzione, con possibile decurtazione degli oneri aggiuntivi e dei maggiori costi del nuovo affidamento.
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