La società mista può partecipare ad altre gare di appalto?

La società mista può partecipare ad altre gare di appalto?

La società mista può partecipare ad altre gare di appalto o di concessione? Una domanda dalla risposta non scontata: gli orientamenti giurisprudenziali e i margini di operatività ulteriore.

In breve — È una delle domande più delicate sulle società miste, e non ha una risposta valida per tutti i casi. L’orientamento oggi prevalente è restrittivo: la società mista nasce con un oggetto esclusivo — il servizio affidato con la gara a doppio oggetto — e la giurisprudenza (TAR Lazio 17846/2023, Consiglio di Stato 5289/2025) le preclude di partecipare a gare indette da altre amministrazioni. Restano però margini in cui la risposta non è scontata — le proposte di partenariato, il confine dei “servizi similari”, i nuovi affidamenti dallo stesso ente socio — e dove l’esito dipende dagli atti di gara e dal caso concreto. È lì che serve una valutazione professionale.

1. La domanda: fin dove può spingersi una società mista

Una volta costituita, la società mista è un soggetto operativo, con competenze, mezzi e referenze. Viene naturale chiedersi se possa usarli per partecipare ad altre gare pubbliche — bandite da altre amministrazioni, magari per servizi simili a quello che già gestisce.

La questione ruota attorno a una caratteristica del modello: l’oggetto esclusivo. L’art. 17 del TUSP stabilisce che il contratto affidato con la gara a doppio oggetto costituisce «l’oggetto esclusivo dell’attività della società mista». A differenza della società in house, dove l’esclusività riguarda l’oggetto sociale, qui riguarda l’attività svolta in virtù di quel contratto. Ma fino a che punto quell’esclusività comprima l’operatività della società è, appunto, il punto controverso.

2. L’orientamento favorevole: la società mista come soggetto operativo

Un primo indirizzo, più aperto, muove dalla natura della società mista come operatore economico a tutti gli effetti: una società di capitali che, accanto al socio pubblico, ha un socio privato con competenze imprenditoriali, mezzi e organizzazione. Perché mai — ci si è chiesti — dovrebbe restare inutilizzata al di fuori del singolo affidamento?

Secondo questa lettura l’esclusività dell’oggetto non impedisce ogni attività ulteriore. L’elemento dirimente non sarebbe l’esclusività materiale dell’attività, ma la coerenza delle nuove iniziative con l’interesse pubblico che ha giustificato la partecipazione dell’ente. In questa prospettiva si è ritenuto ammissibile, ad esempio, che la società mista formuli proposte di partenariato o di finanza di progetto, valorizzando l’efficienza gestionale e le capacità del socio privato a beneficio della collettività.

È una posizione che ha trovato spazio soprattutto prima del recente consolidamento giurisprudenziale, e che oggi conserva rilievo in ipotesi circoscritte — ma che testimonia come la questione non sia mai stata pacifica.

3. L’orientamento contrario, oggi prevalente: il vincolo di esclusività

All’estremo opposto si colloca l’indirizzo che circoscrive la società mista al solo servizio per cui è nata. È l’orientamento che oggi prevale, consolidato da due pronunce di peso.

Il caso · TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 28 novembre 2023, n. 17846

Le società miste «debbono espletare, in via esclusiva, il servizio per il cui affidamento sono state costituite» e non possono partecipare a gare indette da altre amministrazioni, anche se relative a servizi similari. L'amministrazione ha l'onere di delimitare l'operatività esterna della società, per preservare lo scopo per cui è stata «specificamente» creata.

Il caso · Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5289

Una volta costituita, la società mista «non vive di vita propria», ma resta funzionalmente collegata in via esclusiva allo scopo della sua costituzione: le è precluso partecipare a gare estranee a quell'oggetto, in quanto estranee anche all'interesse dei soci pubblici che ne hanno promosso la nascita. La pronuncia dà atto delle posizioni contrastanti maturate in precedenza e consolida l'indirizzo restrittivo.

Le ragioni sono sostanziali. Estendere l’attività ad altri affidamenti significherebbe aggirare la gara a doppio oggetto, che è la garanzia di concorrenza su cui l’istituto si regge; e permetterebbe al socio privato di sfruttare requisiti, risorse e referenze maturati grazie all’affidamento pubblico per vincere altrove, con un vantaggio competitivo che gli altri operatori non hanno.

4. La risposta si costruisce sul caso concreto

Tra i due estremi, il “no” a oggi vale in modo netto per un’ipotesi precisa: la partecipazione a una gara di un’altra amministrazione per un servizio ulteriore. Attorno a questo nucleo restano però situazioni in cui l’esito non è affatto scontato, e va costruito guardando i fatti.

C’è anzitutto un caso in cui la risposta è positiva: i nuovi affidamenti che arrivano dallo stesso ente socio. Sono ammessi, purché ogni servizio venga affidato con una nuova gara a doppio oggetto — lo prevede l’art. 17, comma 5, del TUSP, con strumenti (azioni correlate, patrimoni destinati, direzione e coordinamento) per gestire più affidamenti tenendoli distinti. Lo approfondiamo nella guida sulla società mista.

Poi ci sono le zone di confine: le proposte di partenariato o di finanza di progetto, e la stessa nozione di “servizi similari” — stabilire se un’attività ulteriore rientri nell’oggetto per cui la società è nata dipende da come quell’oggetto è stato definito negli atti di gara e nello statuto. È qui che la risposta non discende dalla massima di una sentenza, ma dall’esame del caso: l’oggetto dell’affidamento, i criteri di selezione del socio, le clausole statutarie di delimitazione. È la differenza tra un’operazione che regge e una che, disposta senza istruttoria, sarà la prima cosa che un concorrente impugna.

5. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Lo Studio Legale Calzoni affianca enti e società partecipate nella consulenza per le società pubbliche: valutazione dei limiti operativi della società mista alla luce della giurisprudenza più recente, impostazione delle nuove gare a doppio oggetto per gli affidamenti ulteriori, redazione delle clausole statutarie che definiscono l’oggetto, e assistenza in caso di contestazione. In una materia dove l’equilibrio va cercato caso per caso, un parere fondato sugli atti concreti è ciò che distingue una scelta difendibile da un contenzioso annunciato.

Domande frequenti

La società mista può partecipare a gare indette da altre amministrazioni? Secondo l’orientamento oggi prevalente, no: deve espletare in via esclusiva il servizio per cui è stata costituita e non può concorrere a gare di altre amministrazioni, anche se relative a servizi simili (TAR Lazio 17846/2023; Cons. Stato 5289/2025). Restano margini di incertezza su ipotesi particolari, da valutare caso per caso.

Il divieto è assoluto? No. Riguarda in modo netto la partecipazione a gare di altre amministrazioni. Altre situazioni — nuovi affidamenti dallo stesso ente, proposte di partenariato, confine dei servizi similari — hanno una risposta che dipende dagli atti di gara e dal caso concreto.

La società mista può ricevere altri servizi dal proprio ente socio? Sì, ma ogni nuovo servizio deve essere affidato con una nuova gara a doppio oggetto. L’art. 17, comma 5, del TUSP prevede strumenti (azioni correlate, patrimoni destinati, direzione e coordinamento) per gestire più affidamenti tenendoli distinti.

Perché la giurisprudenza è restrittiva? Per preservare la coerenza della gara a doppio oggetto, che garantisce la concorrenza, ed evitare che il socio privato sfrutti requisiti e referenze ottenuti con l’affidamento pubblico per aggiudicarsi contratti altrove, falsando il mercato.

Qual è la differenza con la società in house? Nell’in house l’esclusività riguarda l’oggetto sociale, e la società può operare verso terzi entro il limite del 20% del fatturato. Nella società mista l’esclusività riguarda l’attività svolta in virtù del contratto ottenuto con la gara a doppio oggetto.

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