Danni da fauna selvatica e incidenti con cinghiali: chi risarcisce e come chiedere

Chi paga dopo un incidente stradale con un cinghiale, un capriolo o un altro animale selvatico, cosa bisogna provare, cosa fare subito, entro quando agire, e come funziona l'indennizzo regionale dei danni alle colture.
In breve — Per i danni da fauna selvatica, compresi gli incidenti stradali con cinghiali e caprioli, secondo l’orientamento della Cassazione dal 2020 risponde di regola la Regione, come ente che gestisce gli animali selvatici (art. 2052 c.c.). Chi chiede il risarcimento deve provare che il danno è stato causato dall’animale; la Regione si libera solo provando il caso fortuito. Gli agricoltori hanno invece l’indennizzo del fondo regionale per i danni alle colture (art. 26 della legge 157/1992).
1. Chi paga i danni della fauna selvatica
Dei danni causati da un animale selvatico, per esempio dopo l’investimento di un cinghiale, di un capriolo o di un cervo, risponde di regola la Regione: non c’è un proprietario privato a cui chiederli, e dal 2020 la Cassazione individua il responsabile nell’ente a cui la legge affida la gestione e il controllo della fauna selvatica, anche quando delega parte dei compiti ad altri enti. La responsabilità è quella prevista per i danni causati dagli animali; per i danni alle colture, invece, la legge prevede un indennizzo, di cui parliamo nel capitolo 4.
La norma · art. 2052 del codice civile
«Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.»
In passato chi subiva il danno doveva dimostrare una colpa dell’ente, per esempio la mancanza di recinzioni o di segnali; oggi basta provare il danno e il fatto che l’abbia causato l’animale, e tocca alla Regione dimostrare il contrario. Se la gestione era affidata ad altri enti, la Regione può poi rivalersi su di loro, ma la richiesta si rivolge a lei.
2. Cosa deve provare chi chiede i danni, e come si difende la Regione
Chi chiede il risarcimento deve dimostrare come è avvenuto l’incidente, che l’animale era selvatico e che è stato proprio l’animale a causare il danno. Chi era alla guida deve anche poter dimostrare di aver guidato con prudenza: una velocità eccessiva o una distrazione possono ridurre o escludere il risarcimento.
La Regione, dal canto suo, si libera solo provando il caso fortuito, cioè che il comportamento dell’animale era imprevedibile e inevitabile nonostante le misure di gestione e prevenzione che ci si poteva ragionevolmente aspettare. Contano perciò la segnaletica di pericolo, le recinzioni, i piani di contenimento: la loro presenza aiuta l’ente, la loro assenza aiuta il danneggiato.
3. Cosa fare dopo un incidente con un animale selvatico
Dopo un incidente con un animale selvatico bisogna anzitutto raccogliere le prove della presenza dell’animale, da cui dipende l’esito della richiesta. Conviene:
- chiamare il 112 perché le forze dell’ordine intervengano e redigano un verbale;
- fotografare il veicolo, il luogo, l’animale o le sue tracce e la segnaletica presente o assente;
- raccogliere i nomi di eventuali testimoni e conservare referti medici, preventivi e fatture delle riparazioni.
Con questi documenti si presenta una richiesta scritta di risarcimento alla Regione, o all’ente indicato dalla normativa regionale. Se la risposta non arriva o è negativa, si valuta la causa.
Dopo un incidente con un animale selvatico quello che decide l’esito è la prova raccolta subito: puoi inviarci il verbale, le foto e i documenti del danno e ti diciamo se la richiesta alla Regione ha buone probabilità e come impostarla nei tempi.
4. Danni alle colture causati dalla fauna selvatica
Per gli agricoltori la legge prevede uno strumento diverso: ogni Regione deve costituire un fondo per prevenire e indennizzare i danni che la fauna selvatica, e l’attività venatoria, causano alla produzione agricola e alle opere sui terreni.
La norma · art. 26, commi 1 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
«1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti […].
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.»
È un indennizzo, non un risarcimento pieno: l’importo dipende dalle regole e dalle risorse del fondo regionale. Modalità, moduli e termini per la denuncia li fissa ogni Regione, e sono spesso molto brevi, per cui conviene conoscerli prima che il danno si verifichi. Anche la strada per contestare un indennizzo negato dipende dalla legge regionale, e va valutata caso per caso.
Nelle aree protette cambia chi paga: i danni provocati dalla fauna selvatica del parco li indennizza l’Ente parco (art. 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394), con le modalità fissate dal regolamento del parco.
5. Entro quando chiedere il risarcimento e a quale giudice
Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, ma per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli la legge prevede due anni (art. 2947 c.c.). Se all’incidente con un animale selvatico si applichi il termine breve non è pacifico, e non conviene rischiare: la richiesta va fatta subito e, comunque, entro due anni.
La causa si propone davanti al giudice ordinario. Per le cause di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli il giudice di pace è competente fino a 25.000 euro (art. 7 c.p.c.); oltre questa soglia, o se il caso non rientra in quella categoria, è competente il tribunale.
6. Per Regioni, ATC e Comuni: prevenzione e gestione delle richieste
Per gli enti la responsabilità ricade sulla Regione anche quando la gestione della fauna è affidata ad altri soggetti, che possono essere chiamati a risponderne in via di rivalsa. La difesa, quindi, si costruisce prima del sinistro: segnaletica nei tratti a rischio, recinzioni, piani di contenimento, e la loro documentazione, che è la base per provare il caso fortuito.
Il piano straordinario nazionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, attuato e coordinato dalle Regioni, prevede anche abbattimenti e catture nelle aree protette e urbane (art. 19-ter della legge 157/1992). Accanto alla prevenzione conta la gestione delle richieste: un’istruttoria rapida e documentata permette di distinguere i casi da definire con un accordo da quelli da contestare.
7. Come ti assiste lo Studio
L’Avv. Roberto Calzoni, specialista in diritto amministrativo, assiste sia i privati e le aziende agricole che chiedono il risarcimento o l’indennizzo, sia gli enti che devono gestire le richieste. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo a chi rivolgere la richiesta di risarcimento o di indennizzo e come impostarla.
Per chi ha subito il danno raccogliamo le prove, presentiamo la richiesta all’ente competente e, se serve, promuoviamo la causa. Per Regioni, ATC e Comuni supportiamo l’istruttoria delle richieste, la valutazione del rischio e la difesa in giudizio.
Domande frequenti
Incidente con un cinghiale: chi paga i danni? Secondo l’orientamento della Cassazione dal 2020, di regola la Regione, come ente che gestisce la fauna selvatica. Chi chiede il risarcimento deve provare che il danno è stato causato dall’animale; la Regione si libera solo provando il caso fortuito.
Cosa fare subito dopo aver investito un animale selvatico? Chiamare il 112 per il verbale, fotografare il veicolo, il luogo, l’animale e la segnaletica, raccogliere i nomi dei testimoni e conservare referti e preventivi. Poi presentare la richiesta scritta alla Regione.
Entro quando si possono chiedere i danni? Il termine generale è di cinque anni, ma per i danni da circolazione dei veicoli è di due, e la sua applicazione agli incidenti con animali selvatici non è pacifica. Conviene agire subito e comunque entro due anni.
Se andavo troppo veloce ho comunque diritto al risarcimento? Il risarcimento può essere ridotto o escluso se la condotta di guida ha contribuito all’incidente. Per questo, oltre al danno, conta poter dimostrare di aver guidato con prudenza.
Se ho l’assicurazione dell’auto, chi paga i danni dell’incidente con un animale selvatico? Dipende dalla polizza. L’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile non copre i danni al proprio veicolo; li coprono, se sottoscritte, garanzie come la kasko o quelle dedicate all’urto con animali selvatici. Se l’assicurazione paga, può rivalersi sulla Regione per quanto ha versato (art. 1916 del codice civile); la parte di danno non coperta dalla polizza si chiede comunque alla Regione.
L’agricoltore ha diritto al risarcimento pieno dei danni alle colture? No: per i danni alla produzione agricola la legge prevede un indennizzo dal fondo regionale, con le regole e i termini fissati da ogni Regione. La denuncia va presentata tempestivamente.
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