Art. 57 TULPS: licenza per fuochi d'artificio, spari e poligoni privati

Art. 57 TULPS: licenza per fuochi d'artificio, spari e poligoni privati

Quando serve la licenza dell'art. 57 TULPS per sparare fuochi d'artificio, razzi o colpi a salve, chi la rilascia e che ruolo ha il sindaco, le regole per i campi di tiro e i poligoni privati, e cosa si rischia facendone a meno.

In breve — L’art. 57 TULPS vieta di sparare armi da fuoco, lanciare razzi e accendere fuochi d’artificio in un luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica senza la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza. La stessa licenza serve per aprire o gestire campi di tiro e poligoni privati, e il sindaco va comunque sentito per quanto è di competenza comunale. Senza titolo il fatto è un reato punito dall’art. 703 del codice penale.

1. Che cosa prevede l’art. 57 TULPS e quando serve la licenza

L’art. 57 TULPS richiede la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza per sparare armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio o fare in genere accensioni ed esplosioni pericolose, quando ciò avviene in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa. Fuori da questi luoghi la norma non si applica, ma restano le regole su armi ed esplosivi.

La norma · art. 57, primo, secondo e terzo comma, del TULPS

«Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.»

Due precisazioni che evitano errori comuni. I mortaletti e gli apparecchi simili sono vietati in ogni caso, e nessuna licenza li rende leciti. E la licenza dell’art. 57 riguarda lo sparo, cioè l’accensione: la fabbricazione, il deposito e la vendita del materiale pirotecnico seguono altre norme e altri titoli.

2. Chi rilascia la licenza e che ruolo ha il sindaco

La licenza la rilascia l’autorità locale di pubblica sicurezza, cioè il Questore o, dove non c’è un ufficio di pubblica sicurezza, l’autorità individuata dalla legge per quel territorio. Quando non è il sindaco a rilasciarla, il sindaco deve comunque essere sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale: viabilità, occupazione di suolo pubblico, sicurezza dell’area.

Per chi organizza conviene tenere presente la distinzione fra i due piani. Il titolo dell’art. 57 riguarda l’accensione in sé e il rischio che comporta; gli altri profili dell’evento — pubblico, strutture, area — seguono le regole della licenza di pubblico spettacolo e dell’agibilità del luogo. Sono procedimenti distinti, anche quando la domanda passa dallo stesso sportello comunale.

3. Fuochi d’artificio nelle feste e negli eventi

Nella pratica la licenza dell’art. 57 TULPS si incontra soprattutto negli spettacoli pirotecnici delle feste patronali, nelle accensioni di fine anno organizzate da un Comune o da un’associazione e nelle rievocazioni storiche con spari a salve. In tutti questi casi il luogo è abitato o vicino a vie pubbliche, quindi la licenza serve.

Chi presenta la domanda è chi esegue l’accensione, non chi organizza la festa: di norma la ditta pirotecnica o la persona abilitata che materialmente spara. È una distinzione che conta quando l’organizzatore è un’associazione o un Comune, perché la responsabilità del titolo resta a chi opera, mentre all’organizzatore competono l’area, il pubblico e gli altri titoli dell’evento.

4. Campi di tiro e poligoni privati

La licenza dell’art. 57 TULPS è richiesta anche per l’apertura o la gestione di campi di tiro e poligoni privati. È una previsione aggiunta al testo originario, che riconduce al controllo di pubblica sicurezza un’attività in cui si spara in modo continuativo, e si affianca alle regole sulla detenzione e sul trasporto delle armi che valgono per chi frequenta l’impianto.

Per il gestore significa che l’attività non si apre con un semplice adempimento commerciale: il titolo è una licenza di polizia, soggetta ai requisiti personali dell’art. 11 TULPS e alle prescrizioni che l’autorità può imporre. Le modalità di attuazione e la disciplina transitoria sono rimesse al regolamento.

5. Cosa si rischia senza licenza

Sparare o accendere fuochi d’artificio senza la licenza dell’autorità non è un illecito amministrativo: è un reato. L’art. 703 del codice penale punisce chi, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo una pubblica via o in direzione di essa, spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, lancia razzi o fa altre accensioni ed esplosioni pericolose.

La norma · art. 703 del codice penale

«Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda […].
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.»

La pena pecuniaria del primo comma è indicata nel testo ancora in lire. Conta però il secondo comma: se il fatto avviene dove c’è adunanza o concorso di persone — cioè esattamente la situazione di una festa — si passa all’arresto. A questo si aggiungono le conseguenze amministrative su chi un titolo ce l’ha: una contestazione del genere è un fatto che l’autorità valuta quando decide su licenze e porto d’armi.

6. Diniego e revoca della licenza: come ci si difende

Il diniego, la revoca e le prescrizioni che rendono impraticabile l’accensione si impugnano davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la domanda di sospensiva quando c’è una data in calendario. Prima del diniego l’interessato deve ricevere il preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990).

I motivi più frequenti riguardano la sicurezza dell’area e le distanze dagli edifici, la documentazione tecnica dell’accensione e i requisiti personali di chi spara. Quando il provvedimento si fonda su una valutazione di rischio, il terreno della difesa è la motivazione: quali elementi sono stati considerati, quali misure alternative sono state proposte e perché sono state ritenute insufficienti.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste ditte pirotecniche, organizzatori di feste ed eventi, gestori di poligoni e Comuni nelle licenze dell’art. 57 TULPS. Verifichiamo quale titolo serve e a chi spetta chiederlo, prepariamo la documentazione per l’autorità e teniamo insieme i procedimenti che corrono in parallelo, dalla licenza di pubblico spettacolo all’agibilità dell’area, perché è dalla loro sovrapposizione che nascono i problemi.

Quando la licenza viene negata o revocata, o quando arriva una contestazione per un’accensione senza titolo, esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni nei termini e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo quale titolo serve e come muoverti nei tempi dell’evento.

Domande frequenti

Chi rilascia la licenza prevista dall’art. 57 TULPS? L’autorità locale di pubblica sicurezza. Quando non è il sindaco a rilasciarla, il sindaco deve comunque essere sentito per gli aspetti di competenza del Comune.

Serve la licenza per i fuochi d’artificio di una festa di paese? Sì, se l’accensione avviene in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, lungo una via pubblica o in direzione di essa. La domanda la presenta chi esegue materialmente l’accensione.

Si possono sparare i mortaletti? No. L’art. 57 TULPS li vieta espressamente, insieme agli apparecchi simili, e non esiste una licenza che li renda leciti.

Serve una licenza per aprire un poligono privato? Sì. L’art. 57 TULPS richiede la licenza anche per l’apertura e la gestione di campi di tiro e poligoni privati, con i requisiti personali previsti per le autorizzazioni di polizia.

Cosa si rischia sparando senza licenza? È un reato: l’art. 703 del codice penale punisce con l’ammenda chi accende fuochi d’artificio o fa esplosioni pericolose senza licenza, e con l’arresto fino a un mese se il fatto avviene dove c’è adunanza o concorso di persone.

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