Art. 80 TULPS: agibilità dei locali di pubblico spettacolo e commissione di vigilanza

Art. 80 TULPS: agibilità dei locali di pubblico spettacolo e commissione di vigilanza

Cosa prevede l'art. 80 del TULPS, chi deve chiedere l'agibilità di un locale di pubblico spettacolo, come è composta la commissione di vigilanza e che cosa verifica, quando basta la relazione tecnica di un professionista e come ci si difende se l'agibilità viene negata.

In breve — L’art. 80 TULPS vieta di rilasciare la licenza per un teatro o un luogo di pubblico spettacolo prima che una commissione di vigilanza abbia verificato la solidità e la sicurezza dell’edificio e le uscite necessarie a sgomberarlo in caso di incendio. La verifica si chiama agibilità e la svolge la commissione comunale, o quella provinciale nei casi previsti. Per i locali con capienza fino a 200 persone basta la relazione tecnica di un professionista abilitato.

1. Che cos’è l’agibilità ex art. 80 TULPS e chi la deve chiedere

L’agibilità prevista dall’art. 80 TULPS è la verifica di sicurezza del luogo senza la quale la licenza di pubblico spettacolo non può essere rilasciata: riguarda l’edificio o l’impianto, non la persona che organizza l’evento. La devono ottenere coloro che aprono o gestiscono teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e sale polivalenti, e coloro che allestiscono strutture temporanee per concerti, feste e sagre, dove il pubblico sosta per assistere allo spettacolo.

La norma · art. 80 del TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

«L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.»

L’agibilità e la licenza di pubblico spettacolo sono quindi due cose diverse e vanno insieme: la prima dice che il luogo è sicuro, la seconda che l’attività può svolgersi. Chi organizza un evento deve pensarle in questo ordine, perché la licenza, o la SCIA, non arriva se il luogo non è stato verificato: le regole della licenza sono nella guida all’art. 68 TULPS. Nella pratica le due cose non seguono due strade separate: per gli eventi temporanei la domanda si presenta allo sportello unico del Comune, che acquisisce il parere della commissione all’interno dello stesso procedimento. Le spese della verifica, comprese quelle per i servizi antincendio, sono a carico di chi presenta la domanda.

2. Chi rilascia l’agibilità e come è composta la commissione di vigilanza

L’agibilità la rilascia il Comune, sulla base del parere della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS). La commissione è nominata ogni tre anni dal sindaco, che la presiede o delega un proprio rappresentante, ed è formata dal comandante della polizia municipale, dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico, dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un esperto in elettrotecnica (art. 141-bis del regolamento del TULPS, r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

Quando la commissione comunale non è istituita, e per i locali e gli impianti indicati dal regolamento, provvede la commissione provinciale di vigilanza, nominata ogni tre anni dal Prefetto e composta anche dal Questore, dal sindaco del comune interessato e da un ingegnere con funzioni del genio civile (art. 142). Ai lavori possono essere aggregati esperti in acustica o in altre discipline tecniche, secondo le dotazioni del locale da verificare.

3. Che cosa verifica la commissione di vigilanza

La commissione di vigilanza verifica la sicurezza del luogo e delle persone che vi entrano, e il suo parere condiziona l’agibilità. I compiti sono elencati nel regolamento:

Da questi compiti dipendono i limiti che il provvedimento di agibilità impone all’attività: la capienza massima, le vie di uscita da tenere libere, gli impianti da mantenere efficienti. Sono prescrizioni che vanno rispettate anche dopo, perché la commissione può tornare a controllare.

4. Quando basta la relazione tecnica di un professionista

Per i locali e gli impianti con capienza fino a 200 persone non serve il passaggio in commissione: parere, verifiche e accertamenti sono sostituiti dalla relazione tecnica di un professionista, che attesta la rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Le figure abilitate a firmarla sono quattro, e il regolamento le indica per albo: ingegnere, architetto, perito industriale o geometra. Restano ferme le disposizioni sanitarie, che la semplificazione non tocca.

La norma · art. 141, secondo comma, del regolamento del TULPS

«Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.»

La soglia è la stessa che vale per la SCIA al posto della licenza, ma le due semplificazioni restano distinte: la relazione tecnica riguarda la sicurezza del luogo, la SCIA il titolo per fare l’evento. Un’altra agevolazione riguarda gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente: non occorre una nuova verifica se la stessa commissione ha già concesso l’agibilità da non più di due anni, salvo che i luoghi richiedano un controllo specifico.

5. Come si svolge la verifica e come partecipa chi organizza

Il parere della commissione di vigilanza è dato per iscritto e richiede l’intervento di tutti i componenti; gli accessi sul posto sono comunicati a chi riceverà il provvedimento, che può parteciparvi e presentare memorie e documenti.

La norma · art. 141-bis, settimo e ottavo comma, del regolamento del TULPS

«Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.»

È una garanzia che conviene usare, e quasi nessuno la usa. Partecipare al sopralluogo con il proprio tecnico permette di chiarire sul posto i dubbi sulla capienza, sulle vie di uscita o sugli impianti, e di far mettere a verbale le soluzioni proposte: la misura alternativa che si offre di adottare, i tempi entro cui si può adeguare l’impianto, l’uso effettivo degli spazi quando differisce dal progetto.

La differenza è pratica. Una prescrizione discussa prima, davanti alla commissione, nella maggior parte dei casi si evita o si attenua; la stessa prescrizione, una volta scritta nel provvedimento, si può solo impugnare, con i tempi e i costi di un ricorso. Lo stesso vale per le attrezzature da trattenimento, i giochi meccanici ed elettronici, per i quali il regolamento chiede comunque la relazione di un tecnico esperto.

6. Agibilità negata o condizionata: cosa si rischia e come ci si difende

Senza agibilità il locale non può aprire, e chi lo tiene aperto senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica commette un reato: l’art. 681 del codice penale punisce l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda, il cui importo nel testo è ancora espresso in lire. Le conseguenze amministrative arrivano prima: niente licenza di pubblico spettacolo e, se l’attività è già avviata, il provvedimento che ne ordina la cessazione.

Il diniego di agibilità, o il provvedimento che la concede con prescrizioni troppo onerose, si impugna davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la domanda di sospensiva quando c’è una data in calendario o un’attività ferma. Prima del diniego l’interessato deve ricevere il preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990): è il momento in cui una relazione tecnica integrativa può cambiare l’esito.

Per i Comuni il punto delicato è la motivazione: il parere della commissione di vigilanza deve indicare le ragioni tecniche delle prescrizioni, perché un diniego fondato su un parere generico è esposto all’annullamento. È il capitolo precedente visto dall’altro lato: un parere costruito nel contraddittorio con l’interessato, che ha potuto partecipare al sopralluogo e presentare documenti, è anche il parere più difficile da far annullare. Se poi nel locale si verificano disordini, la chiusura segue un’altra strada, quella dell’art. 100 TULPS, e se il problema riguarda i requisiti personali del titolare valgono le regole dell’art. 11 TULPS.

7. Come ti assiste lo Studio

Lo Studio Legale Calzoni assiste organizzatori di eventi, gestori di locali e sale, imprese di allestimento e Comuni nei procedimenti di agibilità previsti dall’art. 80 TULPS. Verifichiamo se il luogo richiede il parere della commissione di vigilanza o se rientra nella soglia delle 200 persone, prepariamo la documentazione per il Comune e seguiamo il sopralluogo insieme ai tecnici, perché le prescrizioni si discutono meglio prima che siano scritte nel provvedimento.

Quando l’agibilità viene negata, o concessa con limiti che rendono impossibile l’evento, prepariamo le osservazioni al preavviso di rigetto e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare, che con una data già fissata è spesso l’unica strada utile. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo che cosa serve per il tuo locale o per il tuo evento e come muoverti nei tempi.

Domande frequenti

Quando si applica l’art. 80 TULPS? Quando si apre o si allestisce un luogo destinato al pubblico spettacolo, stabile o temporaneo, in cui il pubblico sosta per assistere. La verifica di agibilità precede la licenza e riguarda la sicurezza del luogo, non i requisiti di chi organizza.

Chi rilascia la licenza di agibilità ex art. 80 TULPS? Il Comune, sulla base del parere della commissione comunale di vigilanza. Quando la commissione comunale non è istituita, o per i locali indicati dal regolamento, provvede la commissione provinciale nominata dal Prefetto.

Che cos’è la licenza di agibilità? È il provvedimento che attesta che il locale o l’impianto è idoneo a ospitare il pubblico: solidità, sicurezza, impianti, vie di uscita. Indica anche la capienza massima e le prescrizioni da rispettare durante l’attività.

Quali manifestazioni non sono soggette alla commissione di vigilanza? Quelle che si svolgono in locali o impianti con capienza fino a 200 persone, dove basta la relazione tecnica di un ingegnere, architetto, perito industriale o geometra. Non serve una nuova verifica neppure per gli allestimenti temporanei che si ripetono, se la stessa commissione ha concesso l’agibilità da meno di due anni.

Quali sono le sanzioni per la violazione dell’art. 80 TULPS? Chi tiene aperto un luogo di pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda (art. 681 del codice penale, che indica l’importo in lire). Sul piano amministrativo l’attività non può proseguire e la licenza non viene rilasciata.

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