Art. 134 TULPS: licenza per istituti di vigilanza e investigatori privati

Chi vuole svolgere vigilanza privata o investigazioni per conto di privati deve ottenere la licenza del Prefetto: requisiti personali e tecnici, cauzione, limiti dell'attività, diniego e revoca, e il legame con il decreto delle guardie particolari giurate.
In breve — L’art. 134 TULPS vieta di svolgere vigilanza o custodia di beni e di eseguire investigazioni per conto di privati senza la licenza del Prefetto. La licenza richiede i requisiti personali del TULPS, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, l’assenza di condanne per delitto non colposo e la dimostrazione della capacità tecnica; il rilascio è subordinato a una cauzione. Non può essere concessa per operazioni che importano l’esercizio di pubbliche funzioni.
1. Che cosa prevede l’art. 134 TULPS e chi deve avere la licenza
L’art. 134 TULPS sottopone a licenza del Prefetto due attività distinte: la vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari e le investigazioni, ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati. La licenza serve sia agli enti sia ai privati che svolgono queste attività come impresa.
La norma · art. 134, primo, secondo e quinto comma, del TULPS
«Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.»
L’ultimo limite è il più importante e definisce il confine del mestiere: l’attività privata non può trasformarsi in esercizio di pubbliche funzioni, né comprimere la libertà individuale delle persone. È il parametro con cui si valutano i servizi offerti e, spesso, le contestazioni che arrivano dopo un controllo.
2. I requisiti personali e di chi dirige l’impresa
Oltre ai requisiti generali dell’art. 11 TULPS, l’art. 134 TULPS chiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea, la capacità di obbligarsi e l’assenza di condanne per delitto non colposo. I cittadini degli altri Stati dell’Unione conseguono la licenza alle stesse condizioni previste per gli italiani.
I requisiti non si fermano al titolare. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti nei cui confronti vanno accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti del TULPS: l’institore e chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziale, dell’istituto o di sue articolazioni. Per un’impresa strutturata significa che un cambio ai vertici va verificato prima, perché incide sul titolo.
3. Capacità tecnica e cauzione
La licenza dell’art. 134 TULPS è ricusata a chi non dimostra la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare (art. 136 TULPS): non basta l’assenza di precedenti, serve la prova di saper svolgere quei servizi, con mezzi, organizzazione e personale adeguati. L’autorizzazione, inoltre, può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Il rilascio della licenza dell’art. 134 TULPS è subordinato al versamento di una cauzione nella misura stabilita dal Prefetto, a garanzia delle obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza (art. 137 TULPS). In caso di inosservanza il Prefetto può disporne con decreto la devoluzione all’erario, in tutto o in parte; lo svincolo non è ordinato prima che siano decorsi tre mesi dalla cessazione dell’attività e sia provata l’assenza di obbligazioni da adempiere.
4. Registro, tariffe e obblighi di chi ha la licenza
Chi dirige un ufficio soggetto all’art. 134 TULPS — informazioni, investigazioni o ricerche — deve tenere un registro giornaliero degli affari, con le generalità delle persone con cui tratta, ed esibirlo a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Il cliente, a sua volta, va identificato con un documento.
La norma · art. 135, primo, secondo e quarto comma, del TULPS
«I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.»
Dalla tabella discende un limite che in sede di controllo pesa più di quanto sembri: non si possono compiere operazioni diverse da quelle indicate. Un’agenzia che amplia i servizi — dalle indagini difensive alle bonifiche elettroniche, dalla vigilanza alla ricerca di informazioni commerciali — deve aggiornare il titolo e la tabella, altrimenti lavora fuori da ciò che le è consentito.
5. Controlli e sanzioni: cosa si rischia
Chi svolge vigilanza, custodia o investigazioni senza la licenza del Prefetto, o viola gli obblighi di questo titolo del TULPS, commette un reato: l’art. 140 TULPS punisce i contravventori con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda, il cui importo nel testo è ancora espresso in lire. È una sanzione più severa di quelle amministrative previste per altre attività soggette a licenza, e si somma alle conseguenze sul titolo.
Per l’impresa titolare della licenza dell’art. 134 TULPS il rischio concreto è doppio: il procedimento penale a carico di chi dirige e la perdita della licenza, che fa cessare immediatamente dalle funzioni le guardie dipendenti. È il motivo per cui ogni ampliamento dei servizi, ogni nuova sede e ogni cambio nei poteri di gestione vanno verificati prima, non dopo un controllo.
6. Diniego, sospensione e revoca: gli effetti sull’attività
La revoca della licenza dell’art. 134 TULPS ha un effetto immediato e spesso sottovalutato: comporta la cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio (art. 136 TULPS). L’impresa non perde quindi solo il titolo, ma la possibilità di impiegare il proprio personale nei servizi, con conseguenze dirette sui contratti in corso.
I provvedimenti del Prefetto sulle licenze dell’art. 134 TULPS sono definitivi (art. 141 TULPS): non esiste quindi un ricorso gerarchico, e la scelta è fra il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica e il ricorso straordinario entro 120 giorni. Davanti al TAR si chiede la sospensiva, che qui pesa più del solito proprio per l’effetto sulle guardie e sui servizi già affidati. Prima del diniego l’interessato riceve il preavviso di rigetto, con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis della legge 241/1990), ed è il momento in cui si documentano capacità tecnica e organizzazione.
7. Il rapporto con il decreto delle guardie particolari giurate
La licenza dell’art. 134 TULPS e il decreto di guardia particolare giurata sono due titoli diversi che viaggiano insieme: il primo riguarda l’impresa, il secondo la singola persona che presta servizio, con l’approvazione della nomina da parte del Prefetto. Quando viene meno l’uno, l’altro perde la propria ragione pratica di esistere, e la revoca della licenza fa cessare le funzioni delle guardie dipendenti.
Per il singolo addetto le conseguenze della revoca del decreto e del porto d’armi sono spiegate nella guida alla revoca del decreto di guardia giurata. Per l’impresa, invece, il problema si sposta sull’organizzazione: sostituire il personale, informare i committenti e valutare i rimedi nei tempi, perché i contratti di vigilanza non tollerano interruzioni lunghe.
8. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni assiste istituti di vigilanza, agenzie investigative, guardie particolari giurate e amministrazioni nelle questioni dell’art. 134 TULPS, dalla domanda di licenza alla difesa del titolo. Seguiamo la domanda di licenza e le modifiche che incidono sul titolo — cambi di assetto, nuove articolazioni territoriali, ampliamento dei servizi — verificando requisiti personali, capacità tecnica e documentazione da produrre al Prefetto.
Quando arrivano il diniego, la sospensione o la revoca, esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare, tenendo conto degli effetti sul personale e sui contratti in corso. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo se il provvedimento si può contestare e con quali tempi.
Domande frequenti
Chi rilascia la licenza per un istituto di vigilanza? Il Prefetto: è lui l’autorità indicata dall’art. 134 TULPS, sia per la vigilanza sia per le investigazioni. La licenza è richiesta sia per la vigilanza o custodia di beni sia per le investigazioni e la raccolta di informazioni per conto di privati.
Servono due licenze diverse per vigilanza e investigazioni? L’art. 134 TULPS contempla attività distinte e la licenza è rilasciata per i servizi che si intendono svolgere: la capacità tecnica va dimostrata in relazione a quei servizi, quindi l’ampliamento dell’attività richiede una verifica del titolo.
Un’agenzia investigativa può fare tutto ciò che chiede il cliente? No. La licenza dell’art. 134 TULPS non può essere concessa per operazioni che importano l’esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale: è il limite che segna il confine dell’attività investigativa privata.
Cosa si rischia esercitando senza licenza? L’art. 140 TULPS punisce i contravventori alle disposizioni di questo titolo con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda. Alla responsabilità penale si aggiunge la perdita del titolo, con la cessazione dalle funzioni delle guardie dipendenti.
Che cos’è la cauzione prevista per la licenza? Una somma versata alla Cassa depositi e prestiti nella misura stabilita dal Prefetto, a garanzia delle obbligazioni dell’attività e dell’osservanza delle condizioni della licenza. In caso di inosservanza può essere devoluta all’erario.
Cosa succede alle guardie giurate se la licenza viene revocata? La revoca della licenza dell’art. 134 TULPS comporta l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio. Per la posizione individuale della guardia valgono le regole sul decreto di nomina e sul porto d’armi.
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.