Affidamento diretto di una concessione: perché non è ammesso

Affidamento diretto di una concessione: perché non è ammesso

L'affidamento diretto di un contratto di concessione di lavori o servizi non è ammesso, nemmeno sotto soglia: il Codice distingue appalti e concessioni e affida queste ultime con la procedura dell'art. 187 (negoziata con almeno 10 operatori).

In breve — L’affidamento diretto NON è ammesso per i contratti di concessione, nemmeno sotto la soglia europea. Il Codice (d.lgs. 36/2023) tiene distinti appalti e concessioni: le regole sull’affidamento diretto dell’art. 50 valgono solo per gli appalti. Per una concessione sotto soglia l’ente concedente deve seguire la procedura dell’art. 187 — una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori e nel rispetto della rotazione degli inviti — oppure, in alternativa, una gara ordinaria.

1. Si può affidare direttamente una concessione?

Molte amministrazioni se lo chiedono, soprattutto per concessioni di servizi ripetitivi e di valore contenuto: si può usare l’affidamento diretto dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023 anche per una concessione sotto soglia? La risposta della giurisprudenza è no.

L’affidamento diretto non è consentito per i contratti di concessione, nemmeno quando l’importo è inferiore alla soglia europea. Il motivo è strutturale: il Codice distingue nettamente appalti e concessioni, sul piano sostanziale e procedurale. Le regole dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) — che ammettono l’affidamento diretto per lavori fino a 150.000 € e servizi o forniture fino a 140.000 € — riguardano solo gli appalti e non si estendono, neppure in via analogica, alle concessioni. L’assenza di un richiamo espresso all’affidamento diretto per le concessioni è interpretata come una precisa scelta del legislatore (in tal senso, TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 155/2024).

2. Come si affida una concessione sotto soglia (art. 187)

Le concessioni di valore inferiore alla soglia europea hanno una disciplina autonoma, contenuta nell’art. 187 del Codice (collocato nel Libro IV, dedicato al partenariato pubblico-privato e alle concessioni). L’ente concedente può procedere con una procedura negoziata senza bando, ma a condizioni precise: deve consultare almeno 10 operatori economici (ove esistenti), individuati tramite indagini di mercato o elenchi ufficiali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, a garanzia della concorrenza.

Resta comunque ferma la facoltà di ricorrere a una gara ordinaria, secondo il modello previsto per le concessioni sopra soglia. Alla fase di esecuzione si applicano poi le regole del Titolo III (artt. 188 e seguenti).

La norma · Art. 187, comma 1, d.lgs. 36/2023

Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

3. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Confondere il regime degli appalti con quello delle concessioni è un errore che costa: un affidamento diretto di concessione è illegittimo e annullabile, con responsabilità per l’amministrazione. Lo Studio Legale Calzoni assiste enti, società pubbliche e imprese negli appalti e nelle concessioni: affianchiamo gli enti concedenti nella scelta della procedura corretta ai sensi dell’art. 187 e nella sua motivazione, e assistiamo gli operatori economici che intendano contestare una concessione affidata direttamente, senza il confronto competitivo richiesto dalla legge.

Domande frequenti

Si può affidare direttamente una concessione sotto soglia? No. L’affidamento diretto non è ammesso per i contratti di concessione, nemmeno di importo inferiore alla soglia europea: le regole dell’art. 50 valgono solo per gli appalti.

Come si affida una concessione di importo inferiore alla soglia europea? Con una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti), individuati tramite indagini di mercato o elenchi, nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 187 del d.lgs. 36/2023). In alternativa, con una gara ordinaria.

Perché alle concessioni non si applicano le regole degli appalti? Perché il Codice tiene distinti i due istituti: le concessioni hanno una disciplina autonoma (art. 187 e seguenti) e le norme sull’affidamento diretto degli appalti non si estendono, neppure per analogia, alle concessioni.

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