White list antimafia negli appalti: obbligo, domanda ed esclusione

White list antimafia negli appalti: obbligo, domanda ed esclusione

White list e appalti: quando l'iscrizione è obbligatoria, per quali attività, quando basta la domanda e quando si rischia l'esclusione.

In breve — L’iscrizione nella white list prefettizia è obbligatoria per partecipare alle gare che hanno per oggetto (anche solo in parte) le attività “a rischio infiltrazione mafiosa” elencate dall’art. 1, comma 53, della l. 190/2012. Vale come documentazione antimafia (comma 52-bis) ed è un requisito di ordine generale: la sua mancanza porta all’esclusione (art. 94 del d.lgs. 36/2023). Se alla scadenza del bando è stata presentata solo la domanda di iscrizione, la giurisprudenza è divisa: per una parte (da ultimo TAR Lecce n. 102/2026) la domanda tempestiva basta; per il Consiglio di Stato più recente (nn. 10256/2024 e 1345/2025) serve l’iscrizione effettiva. A dirimere è quasi sempre ciò che prevede il bando.

1. White list e appalti: quando serve l’iscrizione

Quando una gara ha per oggetto attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa — dai trasporti alla gestione dei rifiuti, dalla ristorazione alla guardiania dei cantieri — l’operatore economico deve essere iscritto nella white list della Prefettura. È un requisito che incide direttamente sull’ammissione: senza, si rischia l’esclusione dalla procedura.

Attorno a questo obbligo ruotano le domande che contano davvero nella pratica: per quali attività è obbligatoria? Vale anche se l’attività è solo accessoria? E se ho presentato la domanda ma alla scadenza del bando non sono ancora iscritto, posso partecipare? Su quest’ultimo punto — il più insidioso — la giurisprudenza è divisa, e la risposta dipende in larga parte da cosa prevede la lex specialis. Vediamo tutto con ordine, con la normativa e le pronunce più aggiornate.

2. White list: qual è il quadro normativo di riferimento?

L’istituto della white list prefettizia è disciplinato dall’art. 1, c. 52 e seguenti, della legge 190/2012. La norma prevede l’istituzione, presso ciascuna Prefettura, di appositi elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, destinati agli operatori economici che svolgono attività ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo del rischio criminale.

È il comma 53 della disposizione a individuare in modo puntuale tali attività, qualificandole come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”. Rientrano in questo elenco, tra le altre, l’estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e bitume, i noli a caldo e a freddo di macchinari, la fornitura di ferro lavorato, gli autotrasporti per conto di terzi e la guardiania dei cantieri.

A queste si aggiungono i servizi funerari e cimiteriali, le attività di ristorazione, gestione delle mense e catering, nonché i servizi ambientali, comprensivi della raccolta, del trasporto, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, incluse le attività di risanamento e bonifica.

Si tratta, nel complesso, di un elenco particolarmente ampio, che intercetta numerosi settori frequentemente coinvolti nelle procedure di affidamento pubblico, sia in ambito di appalti sia di concessioni. Proprio per questa ragione, la disciplina della white list assume un ruolo centrale nella fase di ammissione alle gare, imponendo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici una particolare attenzione nella verifica della riconducibilità dell’oggetto contrattuale – anche solo parziale o accessoria – a una delle attività indicate dal comma 53.

3. L’iscrizione alla white list è una causa di esclusione?

L’iscrizione alla white list prefettizia è oggi considerata un requisito di ordine generale per la partecipazione alle procedure di gara che abbiano ad oggetto attività rientranti tra quelle individuate dall’art. 1, comma 53, della l. 190/2012.

La sua assenza comporta  l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara a meno che l’impresa non dimostri di aver presentato domanda di iscrizione.

A ben vedere, tuttavia, scorrendo l’elencazione delle cause di esclusione contenuta nel d.lgs. 36/2023, e ricordando che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, tali cause sono tassative, non si rinviene una previsione che menzioni espressamente la mancata iscrizione alla white list tra i motivi di esclusione.

È proprio questo il passaggio che, nella pratica, ha alimentato dubbi interpretativi.

La giurisprudenza amministrativa ha però chiarito il punto. Secondo il Consiglio di Stato, l’esclusione per mancata iscrizione alla white list è “ben riconducibile fra le cause stabilite dal Codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2”, che disciplina le cause di esclusione legate al mancato possesso dei requisiti antimafia. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 52-bis, della l. 190/2012, che attribuisce all’iscrizione nella white list un valore sostitutivo della documentazione antimafia.

La norma · Art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012

L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Ne deriva che la white list non introduce una causa di esclusione ulteriore o atipica, ma si inserisce pienamente nel sistema delle cause di esclusione di ordine generale previsto dal Codice dei contratti pubblici. Quando l’oggetto dell’affidamento rientra tra le attività di cui all’art. 1, comma 53, della l. 190/2012, la mancanza dell’iscrizione – o del titolo che la sostituisce secondo la disciplina di gara – equivale alla mancanza del requisito antimafia, con conseguente esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

4. L’obbligo di white list vale anche se l’attività è solo accessoria?

Un chiarimento importante riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di iscrizione alla white list. Tale obbligo non dipende dal peso che l’attività “sensibile” assume nell’economia complessiva dell’appalto, ma esclusivamente dalla sua riconducibilità oggettiva a una delle attività elencate dall’art. 1, comma 53, della l. 190/2012.

In altri termini, l’iscrizione alla white list (o la presentazione della domanda di iscrizione)  è richiesta sia quando l’attività maggiormente esposta al rischio di infiltrazione mafiosa costituisce l’oggetto principale dell’affidamento, sia quando essa assume carattere residuale, accessorio o strumentale rispetto alla prestazione principale (così, da ultimo, Cons. Stato n. 1345/2025). Ciò che rileva non è la prevalenza economica o funzionale dell’attività, ma il fatto che essa rientri tra quelle tipizzate dal legislatore come “a rischio”.

Ne consegue che, qualora una procedura di gara abbia ad oggetto un appalto o una concessione che comprende anche solo in parte attività riconducibili a quelle indicate dal comma 53 – ad esempio servizi di ristorazione, trasporto, gestione rifiuti o guardiania – l’operatore economico è comunque tenuto a essere iscritto nella white list, ovvero ad averne avviato il procedimento secondo quanto previsto dagli atti di gara. In mancanza, trova applicazione il regime delle cause di esclusione di ordine generale, nei termini già esaminati nei paragrafi precedenti.

5. Basta la domanda di iscrizione? Il contrasto e il ruolo del bando

Il profilo più discusso riguarda il valore della domanda di iscrizione presentata dall’operatore che, alla scadenza del termine per le offerte, non risulti ancora iscritto perché il procedimento prefettizio non si è concluso. La domanda tempestiva equivale all’iscrizione? Sul punto la giurisprudenza è divisa.

Secondo un primo orientamento, favorevole alle imprese, la domanda presentata tempestivamente è equipollente all’iscrizione, almeno nella fase di partecipazione, per evitare che l’operatore subisca gli effetti di ritardi non imputabili alla sua condotta. Il fondamento è la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 25954 del 23 marzo 2016, che impone di dare conto negli elenchi prefettizi anche delle istanze presentate, con la relativa data:

“La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che (…) è previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.”

In questa linea si colloca, da ultimo, il TAR Puglia – Lecce, n. 102/2026, relativo a una concessione di servizi balneari e di ristorazione: l’impresa aveva presentato la domanda prima della scadenza del bando e la stazione appaltante aveva consultato la Banca Dati Nazionale Antimafia; decorsi 30 giorni senza esiti ostativi, il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

A questo si contrappone l’orientamento più rigoroso del Consiglio di Stato, secondo cui l’iscrizione è un requisito che si perfeziona solo con l’esito favorevole dell’istruttoria prefettizia: la sola presentazione della domanda non ha valore equipollente ai fini della partecipazione (Cons. Stato n. 10256/2024; n. 1345/2025).

Come si conciliano le due letture? Attraverso la lex specialis. Nel caso deciso dal TAR Lecce era il disciplinare stesso ad ammettere che gli operatori fossero “iscritti … oppure” avessero “presentato domanda di iscrizione”: era il bando a dare valore alla domanda. La regola pratica, allora, è questa:

Per l’impresa la conseguenza operativa è netta: leggere con attenzione la lex specialis e attivare il procedimento con largo anticipo, senza confidare in automatismi. Per la stazione appaltante, l’indicazione è di redigere una clausola inequivoca — se intende ammettere la domanda, deve dirlo espressamente, per non esporre l’aggiudicazione a contenzioso.

6. Come e quando iscriversi: PortaleWL, validità e rinnovo

Sul piano operativo, l’iscrizione alla white list si chiede alla Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede. Dal 21 luglio 2025 le richieste di iscrizione, aggiornamento e rinnovo si presentano esclusivamente in via telematica attraverso il PortaleWL del Ministero dell’Interno: è la principale novità procedurale degli ultimi mesi e supera l’invio tramite PEC.

L’iscrizione ha una validità di dodici mesi dalla data in cui è disposta ed è soggetta a revisione annuale: la domanda di rinnovo va presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, per evitare “buchi” di copertura che, in costanza di gara, possono precludere la partecipazione. È quindi un adempimento ricorrente, da programmare per tempo e non da trattare come una formalità una tantum.

7. L’obbligo di comunicare le variazioni e il rischio di cancellazione dalla white list

L’iscrizione alla white list non esaurisce gli obblighi dell’operatore economico. La disciplina dettata dall’art. 1, comma 55, della l. 190/2012 impone infatti un dovere di aggiornamento costante delle informazioni rilevanti ai fini antimafia.

La norma stabilisce che l’impresa iscritta nella white list deve comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data della variazione. Per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, l’obbligo informativo è assolto secondo le modalità previste dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza).

Si tratta di un obbligo tutt’altro che formale. La white list presuppone, infatti, una valutazione di affidabilità dell’impresa che non riguarda solo l’attività svolta, ma anche la struttura proprietaria e il governo societario. Ogni variazione su questi profili può incidere sulla permanenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione e deve quindi essere tempestivamente portata a conoscenza dell’autorità prefettizia.

Il legislatore collega a tale obbligo una conseguenza particolarmente incisiva: la mancata comunicazione delle variazioni comporta la cancellazione dell’impresa dalla white list. La perdita dell’iscrizione non ha effetti meramente interni, ma si riflette immediatamente sulla possibilità di partecipare a gare pubbliche che abbiano ad oggetto attività rientranti tra quelle di cui al comma 53.

8. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

La white list è un requisito che decide l’ammissione alla gara, ma la sua disciplina è piena di insidie: capire se l’attività — anche accessoria — rientra tra quelle “a rischio”, gestire il caso della domanda ancora pendente alla scadenza, evitare la cancellazione per omessa comunicazione delle variazioni. Lo Studio Legale Calzoni assiste imprese e stazioni appaltanti negli appalti pubblici: affianchiamo gli operatori economici nella verifica dell’obbligo di iscrizione, nella tempistica della domanda e nell’impugnazione davanti al TAR di un’esclusione ritenuta illegittima; supportiamo le stazioni appaltanti nella redazione di clausole di gara chiare sul requisito antimafia e nella corretta gestione della verifica.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria l’iscrizione alla white list per partecipare a una gara? Quando l’appalto o la concessione ha per oggetto, anche solo in parte o in via accessoria, una delle attività “a rischio infiltrazione mafiosa” elencate dall’art. 1, comma 53, della l. 190/2012 (trasporti, calcestruzzo, ferro lavorato, guardiania, rifiuti, ristorazione e mense, servizi funerari, ecc.).

La mancata iscrizione è causa di esclusione? Sì. Pur non essendo elencata espressamente, l’assenza dell’iscrizione equivale alla mancanza del requisito antimafia ed è riconducibile alle cause di esclusione dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023, da leggere con l’art. 1, comma 52-bis, della l. 190/2012.

Basta aver presentato la domanda di iscrizione? Dipende dal bando. Se la lex specialis ammette la domanda (o tace e la stazione appaltante verifica la BDNA senza esiti ostativi), la domanda tempestiva può bastare (TAR Lecce n. 102/2026); se il bando esige l’iscrizione effettiva, la sola domanda non è sufficiente (Cons. Stato nn. 10256/2024 e 1345/2025).

Come si chiede l’iscrizione e quanto dura? Dal 21 luglio 2025 la richiesta si presenta solo in via telematica sul PortaleWL del Ministero dell’Interno. L’iscrizione dura dodici mesi ed è soggetta a rinnovo annuale, da chiedere almeno trenta giorni prima della scadenza.

Cosa comporta non comunicare le variazioni societarie? L’impresa deve comunicare alla Prefettura ogni modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali entro trenta giorni (art. 1, comma 55): l’omissione comporta la cancellazione dalla white list e, quindi, l’impossibilità di partecipare alle gare sulle attività sensibili.

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un avvocato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza, oppure fissare un appuntamento. Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle presenti informazioni.