Raggruppamento temporaneo di imprese: cos'è e come funziona

Cos'è un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come partecipare agli appalti pubblici e quali requisiti rispettare per evitare esclusioni.
In breve — Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è un accordo con cui più imprese partecipano insieme a una gara d’appalto, sommando i requisiti che da sole non avrebbero e ripartendosi l’esecuzione secondo le rispettive qualificazioni (art. 68 del d.lgs. 36/2023). Una impresa assume il ruolo di mandataria e rappresenta il gruppo verso la stazione appaltante, tramite un mandato collettivo speciale (scrittura privata autenticata, gratuito e irrevocabile); le altre sono mandanti. L’RTI può essere orizzontale, verticale o misto e tutte le imprese rispondono in solido verso la stazione appaltante. Si può partecipare anche con un raggruppamento non ancora costituito, impegnandosi a costituirlo in caso di aggiudicazione.
1. Cosa è un raggruppamento temporaneo di imprese?
Un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è un accordo tra più aziende che si uniscono per partecipare congiuntamente a una gara d’appalto e realizzare insieme un contratto pubblico. Ogni impresa esegue una parte delle prestazioni secondo la propria qualificazione, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune.
La caratteristica principale dell’RTI è la temporaneità: il raggruppamento dura solo per il tempo necessario all’esecuzione dell’appalto per cui è stato costituito. Una volta completato il contratto, l’RTI si scioglie automaticamente, salvo diversa previsione contrattuale.
2. Come funziona un raggruppamento temporaneo di imprese?
Il raggruppamento temporaneo consente a più imprese di partecipare insieme a una gara pubblica, anche quando ciascuna, da sola, non sarebbe in grado di soddisfare tutti i requisiti minimi di partecipazione richiesti dal bando. I requisiti di capacità economica, tecnica e professionale possono infatti essere soddisfatti cumulativamente, sommando quelli posseduti dalle singole imprese che compongono il raggruppamento. In alternativa al raggruppamento, un’impresa può integrare i requisiti mancanti anche con l’avvalimento, appoggiandosi alle capacità di un’altra impresa.
Questo non esonera le imprese esecutrici dall’obbligo di essere qualificate per le prestazioni che intendono svolgere. Nella documentazione di gara, infatti, il raggruppamento deve indicare con chiarezza come saranno ripartite le attività e ciascuna impresa deve dichiarare di essere capace di svolgere la categoria di lavoro o la parte di servizi e forniture che si impegna a realizzare.
3. Come si costituisce un raggruppamento temporaneo di imprese?
È da premettere che, in fase di gara, le imprese possono partecipare congiuntamente anche se non ancora formalmente costituite in un raggruppamento temporaneo. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti e contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di costituire formalmente un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 36/2023.
Per costituire formalmente un RTI, è necessario che le imprese rilascino un mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria. Il mandato, che deve risultare da scrittura privata autenticata, è gratuito e irrevocabile, e attribuisce al legale rappresentante della mandataria la rappresentanza esclusiva del raggruppamento, anche nei rapporti con la stazione appaltante e in sede processuale.
La norma · Art. 68, comma 6, d.lgs. 36/2023
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
4. Mandataria e mandante: ruoli e differenze
All’interno del raggruppamento le imprese non hanno tutte lo stesso ruolo: si distinguono la mandataria (o capogruppo) e le mandanti.
La mandataria è l’impresa che riceve dalle altre il mandato collettivo speciale con rappresentanza: firma l’offerta, stipula il contratto e rappresenta in via esclusiva il raggruppamento nei rapporti con la stazione appaltante, in ogni fase della procedura e anche in sede processuale. È, in sostanza, l’interlocutore unico dell’amministrazione.
La mandante è invece una delle altre imprese del raggruppamento: partecipa alla gara e contribuisce all’esecuzione dell’appalto limitatamente alle prestazioni che le sono state assegnate, senza rappresentare il gruppo verso la stazione appaltante. Pur non avendo funzioni di rappresentanza, la mandante è responsabile per la parte di appalto che si è impegnata a realizzare, deve possedere i requisiti richiesti per quella specifica attività ed è tenuta a rispettare tutti gli obblighi contrattuali; in caso di inadempimento, la stazione appaltante può agire anche direttamente nei suoi confronti.
In sintesi: la mandataria coordina e rappresenta, le mandanti eseguono la loro quota. Tutte, però, restano legate dal vincolo della responsabilità solidale di cui diremo più avanti.
5. Che cosa è un raggruppamento temporaneo orizzontale?
Il raggruppamento temporaneo orizzontale è una forma di RTI in cui tutte le imprese partecipanti svolgono attività omogenee, ossia prestazioni dello stesso tipo, senza diversificazione per categorie o specializzazioni. È tipico, ad esempio, degli appalti di lavori in cui più imprese, ciascuna qualificata nella medesima categoria, si ripartiscono le lavorazioni da eseguire.
In questo schema, il ruolo della mandataria è prevalentemente organizzativo e rappresentativo, poiché non realizza necessariamente una parte maggiore dell’appalto, ma coordina l’intero raggruppamento nei rapporti con la stazione appaltante. La mandataria firma l’offerta, stipula il contratto per conto di tutte le imprese e rappresenta il RTI in ogni fase della procedura, anche in sede di esecuzione o contenzioso.
6. Che cosa è un raggruppamento temporaneo verticale?
Il raggruppamento temporaneo verticale è una forma di RTI in cui le imprese partecipanti si suddividono le prestazioni da eseguire in base alla categoria o alla tipologia. La mandataria esegue la prestazione principale (solitamente quella prevalente), mentre le mandanti si occupano delle prestazioni secondarie, per le quali sono specificamente qualificate.
Si tratta di una modalità organizzativa particolarmente utile quando il bando di appalto richiede competenze diversificate e specialistiche che un’unica impresa non è in grado di coprire integralmente.
7. Che cosa è un raggruppamento temporaneo misto?
Il raggruppamento temporaneo misto combina le caratteristiche del raggruppamento orizzontale e di quello verticale. In questa configurazione, alcune imprese eseguono prestazioni identiche suddividendosi i volumi di attività (come nell’RTI orizzontale), mentre altre si occupano di lavorazioni diverse e distinte per tipologia o categoria (come nell’RTI verticale).
La scelta di costituire un RTI misto dipende dalla complessità dell’appalto e dalla necessità di coprire sia attività omogenee che prestazioni specialistiche. Questo modello garantisce maggiore flessibilità nella composizione del raggruppamento e consente di soddisfare in modo più efficiente i requisiti articolati previsti dal bando.
8. Come funziona la responsabilità nel raggruppamento temporaneo di imprese?
Nel rapporto con la stazione appaltante, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo sono responsabili in solido per l’esecuzione dell’intero contratto. Anche se ciascuna impresa realizza solo una parte delle prestazioni, la legge prevede che il RTI risponda unitariamente per l’appalto. La stazione appaltante può quindi rivolgersi a qualunque impresa del raggruppamento per ottenere l’adempimento degli obblighi contrattuali o il risarcimento di eventuali danni.
La norma · Art. 68, comma 9, d.lgs. 36/2023
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Diversa è la responsabilità nei rapporti interni tra le imprese del raggruppamento. In questo caso, ciascuna impresa risponde limitatamente alla parte di prestazioni che si è impegnata a realizzare. Se, ad esempio, una mandante non esegue correttamente le lavorazioni affidatele, la mandataria potrà rivalersi su di essa per le conseguenze economiche derivanti dall’inadempimento.
9. Raggruppamento temporaneo e fatturazione: come funziona?
Dal punto di vista fiscale e amministrativo, è la mandataria a emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per l’intero importo dell’appalto, agendo per conto di tutto il raggruppamento. Una volta ricevuto il pagamento, la mandataria provvede a fatturare alle imprese mandanti le rispettive quote, in base alle prestazioni effettivamente eseguite da ciascuna.
Questa modalità centralizzata consente di semplificare la gestione amministrativa e garantisce maggiore ordine e trasparenza nelle procedure contabili e fiscali. È importante che le imprese del raggruppamento definiscano in modo chiaro i flussi finanziari e i criteri di ripartizione, anche mediante appositi accordi interni.
10. RTI, ATI e RTP: che differenza c’è?
Nella pratica si incontrano sigle diverse per indicare forme di aggregazione temporanea, spesso usate come sinonimi ma con qualche distinzione.
- ATI (Associazione Temporanea di Imprese) è la denominazione tradizionale, in uso con i precedenti codici degli appalti. Oggi il d.lgs. 36/2023 parla di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): i due termini indicano, nella sostanza, lo stesso istituto, ed è normale trovarli usati in modo intercambiabile.
- RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), o associazione temporanea di professionisti, è la stessa forma applicata agli appalti di servizi di ingegneria e architettura: più professionisti (o società tra professionisti) si uniscono per partecipare congiuntamente, con le medesime regole su mandataria, mandanti e responsabilità.
Al di là della sigla, la logica è sempre la stessa: unire più operatori per soddisfare insieme i requisiti e ripartirsi l’esecuzione, restando responsabili in solido verso la stazione appaltante.
11. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni
Partecipare in RTI è una strategia efficace per unire competenze e qualificazioni, ma gli errori nella ripartizione delle prestazioni, nell’indicazione delle quote o nel mandato sono tra le cause più frequenti di esclusione dalla gara. Lo Studio Legale Calzoni offre consulenza negli appalti pubblici e assiste le imprese fin dalla predisposizione dell’offerta congiunta — verificando la corretta suddivisione delle prestazioni, la coerenza dei requisiti e la rispondenza alla lex specialis — e nella definizione degli accordi interni tra le imprese del raggruppamento (responsabilità, obblighi di fatturazione, flussi economici, risoluzione delle controversie). Affianchiamo inoltre le stazioni appaltanti nella valutazione dell’ammissibilità dei raggruppamenti e nella corretta gestione della verifica.
Domande frequenti
Che cos’è un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)? È un accordo con cui più imprese partecipano insieme a una gara d’appalto e ne eseguono il contratto, ripartendosi le prestazioni secondo le rispettive qualificazioni. È temporaneo: si scioglie al termine dell’appalto (art. 68 del d.lgs. 36/2023).
Qual è la differenza tra impresa mandataria e mandante? La mandataria rappresenta il raggruppamento verso la stazione appaltante (firma l’offerta, stipula il contratto) grazie a un mandato collettivo speciale; le mandanti eseguono la parte di prestazioni loro assegnata, senza funzioni di rappresentanza.
Che differenza c’è tra RTI orizzontale, verticale e misto? Nell’orizzontale le imprese svolgono prestazioni omogenee (dello stesso tipo); nel verticale la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie o specialistiche; il misto combina i due schemi.
Le imprese di un RTI rispondono in solido? Verso la stazione appaltante sì: tutte le imprese del raggruppamento sono responsabili in solido per l’intera prestazione (art. 68, comma 9). Nei rapporti interni, invece, ciascuna risponde della parte che si è impegnata a eseguire.
Si può partecipare a una gara con un RTI non ancora costituito? Sì. L’offerta va sottoscritta da tutte le imprese, con l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione (art. 68, comma 1).
Che differenza c’è tra ATI e RTI? Nessuna differenza sostanziale: “ATI” (associazione temporanea di imprese) è la vecchia denominazione, mentre il d.lgs. 36/2023 usa il termine “raggruppamento temporaneo di imprese” (RTI). Indicano lo stesso istituto. Per i servizi di ingegneria e architettura si parla invece di RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti).
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