Pagamento diretto del subappaltatore: come funziona

Pagamento diretto del subappaltatore: come funziona

Pagamento diretto del subappaltatore: che cos'è e come funziona, quando è obbligatorio (art. 119 d.lgs. 36/2023), come richiederlo, la rinuncia della micro/piccola impresa, la fatturazione e cosa fare in caso di mancato pagamento.

In breve — Il pagamento diretto è il meccanismo con cui la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore, senza passare dall’appaltatore principale. Con il nuovo Codice (art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023) non è più una semplice facoltà: è obbligatorio in tre casi alternativi — subappaltatore micro o piccola impresa, inadempimento dell’appaltatore, richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. La micro/piccola impresa può rinunciarvi, ma solo per iscritto e con l’accettazione della stazione appaltante; e se poi l’appaltatore non paga, il diritto si riattiva comunque.

1. Che cos’è e come funziona il pagamento diretto

Il pagamento diretto è l’istituto, previsto dal Codice dei contratti pubblici, che consente alla stazione appaltante di liquidare direttamente al subappaltatore il corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite, senza che la somma debba transitare dall’appaltatore principale.

È una forma di tutela del subappaltatore — la parte più debole della filiera — pensata per garantire che chi ha effettivamente svolto il lavoro riceva il proprio compenso, senza restare esposto ai rischi che possono presentarsi lungo la catena dei pagamenti. Ne beneficiano i subappaltatori che hanno preso parte all’appalto e che siano stati regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, e quindi da questa formalmente conosciuti: senza l’autorizzazione al subappalto, l’amministrazione non può procedere alla liquidazione.

Non è comunque un automatismo incondizionato: è ammessa a precise condizioni e nel rispetto di una procedura ben definita, che vedremo nei prossimi capitoli.

2. Quando è obbligatorio il pagamento diretto

Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023, i subappaltatori hanno diritto a ricevere il pagamento diretto dalla stazione appaltante quando ricorre una di queste tre condizioni:

Le tre condizioni sono alternative: ne basta una per far sorgere l’obbligo a carico dell’amministrazione, come ha ribadito anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere 23 giugno 2025, n. 3538).

Il diritto sussiste anche quando il pagamento diretto non è previsto dal contratto di subappalto: si tratta di una norma imperativa, che opera per legge al ricorrere delle condizioni indicate e non può essere esclusa dagli accordi tra appaltatore e subappaltatore. In presenza di uno di quei presupposti, quindi, il pagamento diretto non è negoziabile e l’amministrazione deve provvedere.

3. Come si richiede il pagamento diretto

Per ottenere il pagamento diretto il subappaltatore deve presentare una richiesta formale (istanza) alla stazione appaltante, corredata della documentazione che dimostri il credito maturato e il ricorrere di una delle condizioni di legge. In concreto, una richiesta efficace contiene:

Ricevuta l’istanza, l’amministrazione coinvolge l’appaltatore in contraddittorio, per consentirgli di esporre le proprie osservazioni; verificata la fondatezza, procede a liquidare direttamente il subappaltatore. Una richiesta chiara, completa e documentata riduce i tempi dell’istruttoria e le possibilità di contestazione: per questo è utile predisporla con un modello (fac-simile) ben impostato, calibrato sul caso concreto.

4. La fatturazione: cosa cambia (e cosa no)

Un punto genera molti dubbi, ma la regola è semplice: il pagamento diretto non modifica i rapporti tra le parti. Cambia soltanto chi materialmente versa il denaro al subappaltatore — la stazione appaltante invece dell’appaltatore — ma dal punto di vista fiscale tutto resta come prima. Il subappaltatore continua ad avere come controparte l’appaltatore, e a lui (non alla stazione appaltante) intesta la fattura.

Perché l’amministrazione possa quindi pagare direttamente il subappaltatore, la catena delle fatture deve svolgersi così:

  1. il subappaltatore emette fattura all’appaltatore, senza IVA, in reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del d.P.R. 633/1972, per i subappalti in edilizia);
  2. l’appaltatore integra quella fattura con l’IVA e fattura a sua volta alla stazione appaltante — con il regime della scissione dei pagamenti (split payment, art. 17-ter) — per l’importo complessivo, comprensivo delle lavorazioni del subappaltatore;
  3. la stazione appaltante emette due mandati distinti: uno a favore del subappaltatore, per la parte da lui eseguita, e uno a favore dell’appaltatore per la parte restante.

Il risultato è che il subappaltatore incassa direttamente dall’amministrazione, ma il documento fiscale resta intestato all’appaltatore: il pagamento diretto tutela il credito, non ribalta i rapporti contrattuali e fiscali.

Un ultimo obbligo di regolarità: il DURC di congruità della manodopera resta dovuto anche quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore; l’onere di richiederlo resta in capo all’appaltatore principale, in occasione dell’ultimo stato di avanzamento, prima del saldo finale (ANAC, Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025).

5. La rinuncia al pagamento diretto

Il pagamento diretto è previsto nell’esclusivo interesse del subappaltatore, e per questo la micro o piccola impresa può rinunciarvi — spesso su richiesta dell’appaltatore, che preferisce gestire in prima persona i pagamenti verso i propri subappaltatori.

La rinuncia non è libera: secondo l’ANAC (Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020) deve essere scritta e accettata dalla stazione appaltante. Conviene inserirla come clausola espressa nel contratto di subappalto, così che risulti chiara e opponibile.

Se la rinuncia è regolarmente documentata e accettata, la stazione appaltante non risponde del mancato pagamento da parte dell’appaltatore (parere MIT n. 2705 del 21 giugno 2024); se manca o è irregolare, l’amministrazione resta esposta.

La rinuncia vale però solo finché l’appaltatore paga. Se l’appaltatore diventa inadempiente, torna a operare la regola generale (art. 119, comma 11, lettera b) e il pagamento diretto si riattiva anche se vi era stata rinuncia. Rinunciare significa cedere una garanzia che si riottiene solo quando il problema è ormai sorto: prima di farlo, conviene valutare bene la solidità dell’appaltatore.

6. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

Per il subappaltatore, conoscere e far valere il proprio diritto al pagamento diretto è spesso decisivo: la richiesta va presentata in forma chiara e documentata, e va conservata con cura tutta la documentazione del rapporto con l’appaltatore (contratti, fatture, solleciti, corrispondenza), perché diventa decisiva in caso di verifiche o contestazioni.

Lo Studio Legale Calzoni assiste sia le imprese subappaltatrici — nella predisposizione dell’istanza e nel confronto con la stazione appaltante — sia le stazioni appaltanti e i RUP, nella corretta gestione del pagamento diretto e delle rinunce. Per il quadro d’insieme dell’istituto, vedi la guida su come funziona il subappalto negli appalti pubblici.

Domande frequenti

Come funziona il pagamento diretto al subappaltatore? La stazione appaltante liquida direttamente al subappaltatore il corrispettivo per le prestazioni eseguite, senza passare dall’appaltatore. Il subappaltatore riceve così il denaro dall’amministrazione, ma continua a fatturare all’appaltatore: cambia il destinatario del pagamento, non la catena delle fatture.

In quale caso la norma prevede il pagamento diretto del subappaltatore? In tre casi alternativi (art. 119, comma 11, d.lgs. 36/2023): subappaltatore micro o piccola impresa; inadempimento dell’appaltatore; richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente. Ne basta uno perché sorga l’obbligo per la stazione appaltante.

Cosa può fare il subappaltatore in caso di mancato pagamento? Se ha eseguito le prestazioni e non riceve il corrispettivo dall’appaltatore, può chiedere il pagamento diretto alla stazione appaltante: l’inadempimento dell’appaltatore è proprio uno dei casi in cui il diritto sorge. La richiesta va presentata con l’istanza e la documentazione del credito.

Il subappaltatore può rinunciare al pagamento diretto? Sì, la micro o piccola impresa può rinunciarvi, ma la rinuncia deve essere scritta e accettata dalla stazione appaltante (meglio se inserita come clausola nel contratto di subappalto). La rinuncia però non copre l’inadempimento: se l’appaltatore non paga, il diritto si riattiva.

Come si fattura in caso di pagamento diretto? Il subappaltatore fattura all’appaltatore (in reverse charge nell’edilizia), l’appaltatore fattura alla stazione appaltante con lo split payment, e l’amministrazione emette due mandati distinti — uno al subappaltatore e uno all’appaltatore. Il pagamento diretto non deroga alle regole IVA.

Cosa sono le fatture quietanzate del subappaltatore? Sono le fatture con la prova dell’avvenuto pagamento. Quando non c’è pagamento diretto e paga l’appaltatore, questi deve trasmetterle alla stazione appaltante entro venti giorni da ciascun pagamento; in mancanza, l’amministrazione sospende il pagamento successivo.

Serve il DURC anche con il pagamento diretto? Sì. Il DURC di congruità della manodopera resta obbligatorio anche quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore; l’onere di richiederlo resta in capo all’appaltatore, prima del saldo finale (ANAC, Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025).

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