Criteri ambientali minimi (CAM): quando sono obbligatori negli appalti

Criteri ambientali minimi (CAM): quando sono obbligatori negli appalti

Cosa sono i criteri ambientali minimi (CAM), quando sono obbligatori negli appalti (art. 57 d.lgs. 36/2023), cosa contengono, come si dimostra la conformità e cosa si rischia: l'esclusione dell'impresa e l'annullamento della gara.

In breve — I criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti di sostenibilità che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara. Li definisce, settore per settore, un decreto del Ministero dell’ambiente, e l’art. 57 del d.lgs. 36/2023 ne impone l’inserimento: quando esiste un decreto CAM per quella prestazione, la stazione appaltante deve riportarne almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, senza soglie di importo e senza deroghe. Ometterli espone la gara all’annullamento.

1. Cosa sono i criteri ambientali minimi

I criteri ambientali minimi — in sigla CAM — sono i requisiti ambientali che un bene, un servizio o un lavoro deve possedere per poter essere acquistato da una pubblica amministrazione. Non li stabilisce la stazione appaltante: li fissa il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con decreti dedicati a ciascuna categoria, e la stazione appaltante li recepisce nel bando.

Non sono enunciazioni di principio ma prescrizioni puntuali: la quota minima di materiale riciclato in un intervento edilizio, la percentuale di prodotti biologici nella ristorazione scolastica, le caratteristiche dei detergenti in un appalto di pulizie, il consumo energetico dei dispositivi informatici. È il modo in cui il codice attua il green public procurement, cioè l’uso della spesa pubblica come leva ambientale.

Il codice dei contratti pubblici, va detto, non definisce i CAM: li presuppone e vi rinvia. La definizione la dà il Ministero.

La fonte · MASE, Criteri ambientali minimi — CAM vigenti

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Due elementi di quella definizione contano nella pratica. Il primo è il riferimento al ciclo di vita: i CAM non guardano solo al prodotto ma anche a come viene realizzato, trasportato, gestito a fine vita. Il secondo è il richiamo alla disponibilità di mercato, che è il limite di realismo dell’istituto — i criteri non possono spingersi oltre ciò che il mercato è in grado di offrire.

2. I CAM sono obbligatori?

Sì. Quando la prestazione da affidare rientra nell’ambito di un decreto CAM vigente, la stazione appaltante non ha discrezionalità: deve inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di quel decreto.

La norma · Art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L’avverbio «almeno» conferma che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM sono le condizioni minime del bando: la stazione appaltante deve inserirle, ma può prevedere di più. Può adottare i criteri premianti del decreto, che non sono obbligatori e servono ad attribuire punteggio alle soluzioni ambientalmente migliori, oppure prescrivere requisiti più stringenti — purché collegati all’oggetto del contratto, proporzionati e rispettosi del principio di equivalenza, che impone di ammettere soluzioni diverse ma equivalenti.

3. I CAM devono essere specificati nel bando?

Sì, e non basta nominarli. Non è sufficiente il richiamo generico ai «CAM di riferimento» o il rinvio al decreto ministeriale: il bando deve indicare quali specifiche tecniche e quali clausole contrattuali si applicano a quella prestazione. Un bando che si limita a richiamarli non consente all’impresa di sapere che cosa deve offrire, né alla commissione di valutare le offerte su una base comune.

La giurisprudenza · Consiglio di Stato, sentenza n. 919/2026

La totale omissione dei CAM, o il mero rinvio al decreto, incide sulla possibilità stessa di formulare un'offerta consapevole: per questo il bando è immediatamente lesivo e va impugnato senza attendere l'aggiudicazione.

Ne discende una conseguenza processuale che decide la sorte del ricorso: il bando privo dei CAM va impugnato subito, entro il termine dalla pubblicazione. Chi attende l’aggiudicazione per far valere l’omissione rischia di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso al TAR.

Le conseguenze ricadono poi sulla stazione appaltante, e sono pesanti: il mancato inserimento dei CAM, o il loro richiamo puramente generico, determina l’annullamento dell’intera procedura e dell’eventuale aggiudicazione, su ricorso di un concorrente interessato.

La giurisprudenza · Consiglio di Stato, sentenza n. 7898/2025

L'assenza dei criteri ambientali minimi nella lex specialis, dove dovuti, rende illegittima la gara e ne determina l'annullamento. Sulla stazione appaltante grava un vero e proprio obbligo di specificità: i criteri vanno declinati nei documenti di gara, non richiamati in blocco.

4. Che cosa contiene un decreto CAM

Ogni decreto è organizzato su due livelli. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali sono la parte obbligatoria, quella che il bando deve riportare. I criteri premianti sono invece facoltativi e servono ad attribuire punteggio alle soluzioni più virtuose, quando si aggiudica con l’offerta economicamente più vantaggiosa: l’art. 57, comma 2, li richiama espressamente ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione dell’art. 108.

I decreti sono adottati per singole categorie e vengono aggiornati con una certa frequenza: prima di ogni gara va verificato quale decreto è vigente per quella prestazione, perché la versione superata non vincola più. Nel 2025 e nel 2026 sono cambiati, fra gli altri, i CAM dell’edilizia, delle infrastrutture stradali, della gestione dei rifiuti e dei dispositivi informatici.

Categoria Decreto In vigore
Edilizia (progettazione e lavori) D.M. 24 novembre 2025 — edizione 2025 dal 2 febbraio 2026
Computer, monitor, tablet e smartphone (CAM ICT) D.M. 11 marzo 2026 2026
Infrastrutture stradali D.M. 5 agosto 2024, corretto dal D.M. 11 settembre 2025 dal 21 dicembre 2024
Rifiuti urbani e spazzamento stradale D.M. 7 aprile 2025 dal 18 giugno 2025
Ristoro e distributori automatici D.M. 9 aprile 2025 dal 26 maggio 2025
Servizi energetici per gli edifici (EPC) D.M. 12 agosto 2024 dal 27 dicembre 2024
Arredo urbano D.M. 7 febbraio 2023 dal 20 luglio 2023
Tessili (forniture e noleggio) D.M. 7 febbraio 2023 dal 22 maggio 2023
Arredi per interni D.M. 23 giugno 2022, n. 254 dal 4 dicembre 2022
Eventi culturali D.M. 19 ottobre 2022, n. 459 dal 3 novembre 2022
Veicoli e servizi di trasporto D.M. 17 giugno 2021 2021
Pulizie e sanificazione D.M. 29 gennaio 2021, n. 51, corretto nel 2021 2021
Lavaggio e noleggio tessili e materasseria D.M. 9 dicembre 2020 2021
Ristorazione collettiva e derrate alimentari D.M. 10 marzo 2020, n. 65 2020
Verde pubblico D.M. 10 marzo 2020, n. 63 2020
Cartucce e stampanti D.M. 17 ottobre 2019 2019
Illuminazione pubblica (servizio) D.M. 28 marzo 2018 2018
Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) D.M. 27 settembre 2017 2017
Calzature da lavoro e accessori in pelle D.M. 17 maggio 2018 2018
Ausili per l’incontinenza D.M. 24 dicembre 2015 2016
Carta per copia e carta grafica D.M. 4 aprile 2013 2013

L’elenco è quello pubblicato dal MASE e aggiornato al 23 aprile 2026; con decreto direttoriale del 12 febbraio 2026 il Ministero ha programmato gli aggiornamenti previsti per l’anno in corso, quindi va sempre verificato che la versione richiamata nel bando sia quella vigente al momento della gara.

5. Come si dimostra la conformità e cosa rischia l’impresa

Un decreto CAM contiene requisiti di due tipi, che funzionano in modo diverso ed è essenziale distinguere.

Le specifiche tecniche riguardano che cosa deve essere il prodotto o il lavoro: nei CAM per gli arredi, per esempio, che i pannelli abbiano emissioni di formaldeide entro una certa soglia. Sono caratteristiche dell’offerta e si dimostrano in gara, allegando la scheda tecnica del produttore, una certificazione ambientale — Ecolabel UE, EMAS, ISO 14001, una dichiarazione ambientale di prodotto — o, nei lavori, la relazione CAM del progettista.

Le clausole contrattuali riguardano invece che cosa dovrà fare l’impresa mentre esegue: nei CAM per le pulizie, per esempio, impiegare detergenti con determinate caratteristiche per tutta la durata dell’appalto. In gara non c’è nulla da allegare — l’impresa si impegna — e a controllarle è il direttore dell’esecuzione a contratto avviato.

Da questa differenza dipende il rischio. Se il requisito è una specifica tecnica e l’impresa non produce la prova, il documento manca nel momento in cui serviva, e non può essere prodotto dopo: toccherebbe l’offerta tecnica, che il soccorso istruttorio non consente di integrare. Se invece è una clausola contrattuale, non c’era niente da allegare e la verifica è semplicemente rinviata all’esecuzione.

Anche nel primo caso, però, l’esclusione non è automatica.

La norma · Art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

Poiché le cause di esclusione sono tassative, il Consiglio di Stato — sentenza n. 1170/2026 — ha affermato che l’impresa può essere esclusa solo se il bando ha prescritto quella documentazione a pena di esclusione. Dove il bando non lo dice, la verifica si riespande alla fase esecutiva e l’esclusione è illegittima.

6. Come ti assiste lo Studio

I CAM sono il terreno in cui un dettaglio tecnico diventa un motivo di ricorso. Lo Studio assiste le imprese nella costruzione dell’offerta e nella dimostrazione della conformità, e nell’impugnazione quando l’esclusione è stata disposta senza che il bando la prevedesse a pena di esclusione.

Assiste inoltre stazioni appaltanti ed enti concedenti nella declinazione puntuale dei criteri nei documenti di gara — quali specifiche, quali clausole, quali mezzi di prova, in quale fase — che è il modo per non esporre la procedura all’annullamento. Per un esame del caso è possibile richiedere un preventivo; l’attività rientra nell’assistenza in materia di appalti pubblici.

Domande frequenti

Cosa sono i criteri ambientali minimi (CAM)? Sono i requisiti ambientali definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente (MASE), settore per settore, che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi per rendere sostenibili gli appalti pubblici (art. 57 del d.lgs. 36/2023). Attuano la politica del green public procurement.

Quando sono obbligatori i CAM? Quando la prestazione da affidare rientra nell’ambito di un decreto CAM vigente, l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatorio, per gli appalti di qualunque importo e senza possibilità di deroga.

Chi certifica il rispetto dei CAM? La conformità può essere attestata da organismi terzi accreditati con certificazioni ambientali (Ecolabel UE, EMAS, ISO 14001, EPD) oppure, per i lavori, dal progettista con una relazione tecnica dedicata (relazione CAM).

Cosa rischia l’impresa che non rispetta i CAM? Un’offerta non conforme alle specifiche tecniche ambientali può essere esclusa. L’esclusione per la mancata produzione della documentazione, però, presuppone che il bando la richieda espressamente a pena di esclusione: vale il principio di tassatività delle cause di esclusione dell’art. 10 del codice.

Cosa rischia la stazione appaltante che non inserisce i CAM? Il mancato inserimento dei CAM, o il loro richiamo puramente generico, comporta l’annullamento dell’intera procedura di gara e dell’eventuale aggiudicazione, su ricorso di un concorrente interessato.

Se la stazione appaltante non indica i CAM, la gara è valida? No. L’omissione dei criteri ambientali minimi nella lex specialis, dove dovuti, rende illegittima la gara e ne comporta l’annullamento (Cons. Stato n. 7898/2025). Il bando va però impugnato subito, entro il termine dalla pubblicazione, perché immediatamente lesivo: l’impugnazione tardiva è inammissibile.

Basta dichiarare di accettare i CAM per non essere esclusi? No: l’offerta deve articolare e documentare in concreto come rispetta i criteri. E il rimedio è difficile, perché ciò che attiene all’offerta tecnica non è sanabile con il soccorso istruttorio.

La documentazione sui CAM va prodotta in gara o in esecuzione? Dipende da come è formulato il bando. Se la specifica ambientale è un elemento dell’offerta tecnica, la documentazione va prodotta in gara; se è una clausola contrattuale, l’operatore si impegna a rispettarla e la verifica avviene in fase di esecuzione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1170/2026, ha precisato che l’effetto escludente si produce solo se la lex specialis prescrive a pena di esclusione la produzione in offerta.

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