La clausola sociale negli appalti pubblici e le modalità di attuazione

La clausola sociale negli appalti pubblici e le modalità di attuazione

Clausola sociale negli appalti pubblici (art. 57 d.lgs. 36/2023): che cos'è, l'obbligo di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente, quando si applica e quando no, il progetto di riassorbimento e le novità del correttivo del 2024.

In breve — La clausola sociale è lo strumento con cui, nei cambi di appalto, si tutela l’occupazione: l’impresa subentrante deve assorbire in via prioritaria il personale del gestore uscente, nei limiti compatibili con la propria organizzazione (art. 57 del d.lgs. 36/2023). Il correttivo del 2024 ne ha ampliato la portata: oggi la clausola comprende anche misure per le pari opportunità di genere e generazionali e per l’inclusione delle persone con disabilità o svantaggiate. Si applica a lavori, servizi (non intellettuali) e concessioni — non alle forniture — come requisito necessario dell’offerta.

1. Che cos’è la clausola sociale

La clausola sociale è la previsione, inserita nei bandi di gara, che mira a proteggere i livelli occupazionali quando cambia l’affidatario di un appalto o di una concessione. Il suo cuore è l’obbligo, per l’impresa subentrante, di assorbire in via prioritaria il personale già impiegato dal gestore uscente.

La disciplina è nell’art. 57 del d.lgs. 36/2023. Il correttivo del 2024 ne ha riscritto il comma 1 e ampliato l’orizzonte: la clausola non riguarda più solo la stabilità occupazionale, ma richiede — come requisiti necessari dell’offerta — anche misure per garantire le pari opportunità generazionali e di genere e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, oltre all’applicazione dei contratti collettivi di settore. Un nuovo comma 2-bis rinvia poi all’allegato II.3 per gli strumenti premiali in materia di pari opportunità.

La norma · Art. 57, comma 1, d.lgs. 36/2023 (testo vigente dopo il correttivo)

Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti […] specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato […]; b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11.

Si applica agli appalti di lavori e servizi (diversi da quelli di natura intellettuale) e alle concessioni; ne restano escluse le forniture.

2. Gli obblighi dell’impresa subentrante

La clausola comporta, per l’appaltatore o il concessionario subentrante, l’obbligo di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del gestore uscente. Non si tratta però di un dovere indiscriminato: l’assorbimento va armonizzato con l’organizzazione del nuovo affidatario ed è imponibile solo nella misura compatibile con il fabbisogno del nuovo contratto e con la pianificazione aziendale. La clausola tutela l’occupazione, ma non può annullare la libertà organizzativa dell’impresa.

3. Cosa deve indicare la stazione appaltante

Perché le imprese possano partecipare conoscendo gli obblighi che le attendono, la stazione appaltante deve specificare nei documenti di gara — nel rispetto della riservatezza dei dati personali:

Se non dispone di questi dati, la stazione appaltante li richiede all’appaltatore uscente e li rende noti ai concorrenti. Di regola si considera il personale impiegato dall’uscente calcolato come media dei sei mesi precedenti l’indizione della nuova gara.

4. Il personale assorbito può avere mansioni diverse?

Il personale assorbito non deve necessariamente svolgere le stesse mansioni che aveva con il gestore uscente. La giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, n. 4148/2023) ha chiarito che il nuovo affidatario può attribuire ai lavoratori assorbiti qualifiche e compiti diversi, e può persino impiegarli su altre commesse presso altre amministrazioni. La clausola sociale non può spingersi fino ad annullare l’autonomia organizzativa dell’impresa, soprattutto quando ciò comprometterebbe l’efficienza della prestazione.

5. Quando si applica la clausola sociale (e quando no)

La clausola sociale si applica agli appalti di lavori o servizi e alle concessioni. Ne restano invece escluse:

Si applica invece anche sotto le soglie europee (art. 48): va prevista nelle determine a contrarre, nei capitolati o negli inviti delle procedure negoziate.

Al di là del tipo di contratto, le Linee guida ANAC n. 13 — tuttora un utile riferimento — escludono la clausola quando non è individuabile un gestore uscente o quando il nuovo contratto non è oggettivamente assimilabile al precedente.

6. Il progetto di riassorbimento

La documentazione di gara richiede all’impresa concorrente di allegare all’offerta un progetto di assorbimento (comunque denominato), che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola: numero di lavoratori coinvolti, inquadramento e trattamento economico proposti. Se il bando lo prevede, la mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola.

Su questo punto la giurisprudenza più recente è netta. Il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza 27 gennaio 2026, n. 23), leggendo insieme gli artt. 57 e 102 del Codice, ha stabilito che il progetto di riassorbimento non è un adempimento accessorio, ma un requisito necessario ed essenziale dell’offerta:

L’aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis sulla stabilità occupazionale non può essere reputato equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, in quanto tale situazione non dice alcunché sulle modalità con cui, in concreto, l’operatore economico intende assorbire il personale uscente.

La conseguenza è pratica e severa: la semplice dichiarazione di impegno non basta, e la sua omissione legittima l’esclusione dalla gara — una discontinuità netta rispetto al vecchio Codice, che non imponeva di allegare un documento esplicativo. Per l’impresa la regola è una sola: strutturare sempre un progetto di riassorbimento concreto, anche quando l’assorbimento appare semplice, senza affidarsi a formule generiche.

7. Punteggio premiale e mancata accettazione

Poiché la stabilità occupazionale è un requisito necessario dell’offerta, non si può attribuire un punteggio premiale alla semplice adesione alla clausola. Possono però essere valutate — o premiate — le modalità del riassorbimento e le garanzie offerte al personale, come le condizioni praticate ai lavoratori riassorbiti.

Diverso è il piano dell’accettazione: rifiutare la clausola sociale rende l’offerta condizionata e quindi inammissibile, con esclusione dalla gara. Nessuna esclusione, invece, se l’operatore dichiara di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.

8. Quando la clausola non opera: l’impossibilità sopravvenuta

L’obbligo di applicare la clausola viene meno se l’appalto o la concessione non ha avuto alcuna concreta esecuzione, per un’impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti. La clausola presuppone infatti che il nuovo gestore eserciti effettivamente l’attività oggetto del contratto: se questo presupposto manca, viene meno anche la ragione economico-giuridica dell’acquisizione del personale.

9. Come ti assiste lo Studio Legale Calzoni

La clausola sociale mette a confronto due esigenze delicate — la tutela dei lavoratori e la libertà organizzativa dell’impresa — e la sua applicazione genera spesso contenzioso. Lo Studio Legale Calzoni assiste stazioni appaltanti e imprese negli appalti pubblici: affianchiamo le amministrazioni nella corretta previsione della clausola nei bandi e nella verifica dei progetti di assorbimento, e assistiamo le imprese nella redazione del progetto, nella partecipazione alla gara e nell’eventuale contenzioso su esclusioni e obblighi di riassorbimento.

Domande frequenti

La clausola sociale è obbligatoria? Sì: negli appalti di lavori o servizi (non intellettuali) e nelle concessioni la stazione appaltante deve inserirla nei bandi come requisito necessario dell’offerta (art. 57 del d.lgs. 36/2023). Non si applica invece alle forniture.

La clausola sociale obbliga ad assumere tutto il personale uscente? No. L’impresa subentrante deve assorbire prioritariamente il personale del gestore uscente, ma solo nei limiti compatibili con il fabbisogno del nuovo contratto e con la propria organizzazione: non è un obbligo di riassunzione integrale.

La clausola sociale si applica al cambio di appalto? Sì: è proprio nel passaggio da un gestore uscente a uno subentrante, per la stessa prestazione, che la clausola opera. Se non c’è un uscente individuabile, o il nuovo contratto non è assimilabile al precedente, non si applica.

Si può dare un punteggio premiale per la clausola sociale? Non per la semplice adesione, che è un requisito necessario. Si possono però valutare le modalità del riassorbimento e le garanzie offerte al personale riassorbito.

Cosa succede se l’impresa non accetta la clausola sociale? Il rifiuto rende l’offerta condizionata e comporta l’esclusione dalla gara. È invece legittima la dichiarazione di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione.

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