Art. 86 TULPS: licenza per bar, ristoranti, giochi leciti e circoli privati

Cosa prevede l'art. 86 del TULPS, perché per aprire un bar o un ristorante oggi basta la SCIA, in quali casi serve ancora la licenza di pubblica sicurezza — giochi leciti e apparecchi — e quali regole valgono per i circoli privati.
In breve — L’art. 86 TULPS richiede la licenza di pubblica sicurezza per alberghi, locande, trattorie, osterie e altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande, e per le sale da biliardo o da gioco. Per aprire un bar o un ristorante, però, oggi basta di regola la SCIA al Comune: la licenza dell’art. 86 resta necessaria per i giochi leciti e per gli apparecchi da divertimento, mentre per i circoli privati che somministrano alcolici serve una comunicazione al Questore.
1. Che cosa prevede l’art. 86 TULPS e quali attività riguarda
L’art. 86 TULPS elenca le attività che non si possono esercitare senza licenza di pubblica sicurezza: alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie e gli altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande, le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, gli stabilimenti di bagni e i locali di stallaggio.
La norma · art. 86, primo comma, del TULPS
«Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.»
Il testo è quello del 1931 e parla ancora di licenza del questore, ma la funzione è passata ai Comuni già nel 1977 (art. 19 del d.P.R. 616/1977). Soprattutto, su questa norma sono intervenute leggi successive che hanno cambiato il modo di aprire un pubblico esercizio: è il punto del capitolo che segue.
2. Che cosa serve oggi per aprire un bar o un ristorante
Per aprire o trasferire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oggi serve, di regola, la SCIA da presentare allo sportello unico del Comune. L’autorizzazione comunale è rimasta solo per le zone che il Comune sottopone a tutela con provvedimenti di programmazione; la segnalazione vale anche per il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio.
La norma · art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59
«L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività […].»
Per il titolare di un bar ordinario, quindi, la risposta pratica è questa: non si va in Questura a chiedere una licenza. Si presenta la SCIA al Comune, si possiedono i requisiti morali e professionali previsti per il commercio e la somministrazione, e si rispettano le regole edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie. I requisiti personali restano però quelli del TULPS, spiegati nella guida all’art. 11 TULPS: è da lì che passano i dinieghi e le revoche.
3. Quando serve ancora la licenza dell’art. 86 TULPS
La licenza dell’art. 86 TULPS conserva oggi un ruolo preciso: i giochi leciti e gli apparecchi da divertimento. Oltre alle sale da biliardo e da gioco del primo comma, la norma richiede la licenza per chi produce o importa apparecchi da divertimento, per chi li distribuisce o li gestisce, anche indirettamente, e per chi li installa in esercizi diversi da quelli che hanno già una licenza del TULPS, in aree aperte al pubblico o in circoli privati.
È il punto in cui l’art. 86 TULPS incrocia la disciplina degli apparecchi dell’art. 110 TULPS e con le distanze dai luoghi sensibili fissate da Regioni e Comuni. Per chi gestisce un locale la domanda giusta non è «serve la licenza per il bar», ma che cosa installo e dove: è l’apparecchio, non il bancone, a far scattare il titolo.
| Attività | Titolo che serve oggi | Chi lo riceve |
|---|---|---|
| Aprire o trasferire un bar o un ristorante | SCIA; autorizzazione solo nelle zone sottoposte a tutela | Comune, tramite lo sportello unico |
| Trasferire la gestione o la titolarità dell’esercizio | SCIA | Comune |
| Distribuire, gestire o installare apparecchi da gioco | licenza dell’art. 86 TULPS | Comune |
| Somministrare alcolici in un circolo privato | comunicazione | Questore |
4. Circoli privati e somministrazione di alcolici
Per i circoli privati e gli enti collettivi che somministrano bevande alcoliche, anche solo ai soci, l’art. 86 TULPS non chiede una licenza ma una comunicazione al Questore, con l’applicazione degli stessi poteri di controllo previsti per i pubblici esercizi: ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono accedere e verificare il rispetto delle prescrizioni.
Il punto delicato è la natura reale del circolo. Quando l’accesso è di fatto aperto a chiunque, con tesseramenti rilasciati sul momento, l’attività assume i caratteri del pubblico esercizio e con essi tutti gli obblighi, compresi quelli sulla licenza di pubblico spettacolo se si organizzano serate danzanti: ne parliamo nella guida all’art. 68 TULPS.
5. Controlli e sanzioni: cosa si rischia senza il titolo
Chi esercita una delle attività dell’art. 86 TULPS senza il titolo richiesto va incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria e, soprattutto, all’ordine di cessazione dell’attività. Gli importi per le violazioni dell’art. 86 TULPS sono quelli dell’art. 17-bis del TULPS, che il testo indica ancora in lire; la conseguenza che pesa davvero, però, è la chiusura dell’attività, che arriva in pochi giorni.
La norma · art. 17-ter, comma 3, del TULPS
«Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. […] Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.»
Da questa norma si ricavano i due margini che contano. Il primo è temporale: l’ordine di sospensione per violazione delle prescrizioni è disposto trascorsi trenta giorni dalla violazione, salvo che riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene. Il secondo è sostanziale: la sospensione non si esegue se l’interessato dimostra di aver sanato la violazione o di aver avviato le procedure per farlo — ed è la ragione per cui conviene muoversi subito, con documenti, invece di aspettare il provvedimento.
Due avvertenze. Quando ricorrono i presupposti dell’art. 100 TULPS la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore. E chi non osserva l’ordine ricevuto risponde penalmente ai sensi dell’art. 650 del codice penale: a quel punto non si discute più del titolo, ma dell’inosservanza di un provvedimento dell’autorità.
6. Sospensione, revoca e chiusura: come ci si difende
Il titolo previsto dall’art. 86 TULPS può essere sospeso o revocato quando vengono meno i requisiti personali o in caso di abuso (artt. 10 e 11 TULPS), e per le licenze comunali il Prefetto può chiederne la sospensione o la revoca per motivate esigenze di pubblica sicurezza (art. 19 del d.P.R. 616/1977). Diversa è la chiusura temporanea disposta dal Questore dopo risse o disordini, che segue le regole dell’art. 100 TULPS.
In tutti i casi previsti dall’art. 86 TULPS il provvedimento si impugna davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica, con la domanda di sospensiva quando l’attività è ferma. Quando invece il Comune contesta una SCIA, va verificato se l’intervento rientri nei termini e nei presupposti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, perché l’amministrazione non può rimettere in discussione l’attività in qualsiasi momento.
7. Come ti assiste lo Studio
Lo Studio Legale Calzoni assiste titolari di bar, ristoranti, alberghi, sale da gioco, circoli e Comuni nelle questioni dell’art. 86 TULPS e dei titoli che oggi lo hanno in parte sostituito. Verifichiamo quale titolo serva davvero per l’attività che si vuole aprire — SCIA, autorizzazione comunale nelle zone tutelate, licenza per gli apparecchi, comunicazione per i circoli — e prepariamo la documentazione, evitando il percorso sbagliato che è la causa più frequente delle contestazioni successive.
Quando arrivano la sospensione, la revoca o il divieto di prosecuzione dell’attività, esaminiamo l’atto e l’istruttoria, prepariamo le osservazioni nei termini e valutiamo il ricorso al TAR con la domanda cautelare. Se vuoi sottoporci il tuo caso, descrivici la situazione: ti diciamo quale titolo serve e se il provvedimento ricevuto si può contestare.
Domande frequenti
Serve ancora la licenza del questore per aprire un bar? No: la licenza dell’art. 86 TULPS non si chiede più per la semplice apertura. Per aprire o trasferire un esercizio di somministrazione serve di regola la SCIA al Comune; l’autorizzazione comunale resta solo nelle zone sottoposte a tutela con provvedimenti di programmazione.
Chi rilascia la licenza prevista dall’art. 86 TULPS? Il Comune: la funzione è stata attribuita ai Comuni dall’art. 19 del d.P.R. 616/1977, anche se il testo dell’articolo parla ancora di licenza del questore.
Serve una licenza per installare apparecchi da gioco in un bar? Sì, la licenza dell’art. 86 è richiesta per la distribuzione e la gestione degli apparecchi e per la loro installazione in esercizi che non abbiano già una licenza del TULPS, in aree aperte al pubblico o in circoli privati.
Un circolo privato può somministrare alcolici ai soci? Sì, ma serve la comunicazione al Questore e valgono gli stessi poteri di controllo previsti per i pubblici esercizi. Se l’accesso è di fatto libero, il circolo è trattato come un pubblico esercizio.
Cosa si rischia se si esercita senza il titolo? Per le attività dell’art. 86 TULPS, una sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di cessazione dell’attività, che l’autorità adotta entro cinque giorni dalla segnalazione. Chi non rispetta l’ordine risponde anche penalmente (art. 650 del codice penale).
Cosa si può fare se la licenza viene sospesa o revocata? Si impugna il provvedimento davanti al TAR entro 60 giorni, con la domanda di sospensiva quando l’attività è ferma, contestando i presupposti e la motivazione.
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